Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53291 del 18/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53291 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CENCI DANIELE

ha pronunciato la seguente

s)

sui ricorsi proposti da:
VELARDITA NICOLO’ nato il 15/11/1982 a ROMA
CARBONE SIMONA nato il 18/04/1978 a ROMA

avverso la sentenza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. Casella Giuseppina conclude per l’inammissibilita’ di entrambi i
ricorsi.
Udito il e

– n s-ore-

_1~

Data Udienza: 18/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma il 9 novembre 2016, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Roma emessa il 30 giugno 2016 all’esito del giudizio
abbreviato, appellata da Nicolò Velardita e da Simona Carbone, condannati
entrambi per il reato di detenzione a fine di cessione di 3,7 grammi lordi di
cocaina (di cui 2,9 grammi rinvenuti dalla polizia giudiziaria addosso a Velardita
e 0,8 grammi nascosti sopra il tetto esterno della cabina di un ascensore) e di
22,01 grammi lordi di eroina (tutti nascosti sul tetto dell’ascensore), ha assolto

0,8 grammi di cocaina e di 22,01 grammi di eroina e, quanto alla residua parte
dell’imputazione, ritenuta la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, esclusa la recidiva per Velardita, ha rideterminato,
riducendola, la pena per entrambi; con conferma nel resto.

2.Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite difensore,
affidandosi ad un unico motivo, Velardita, e a due motivi, Carbone.
2.1.Nicolò Velardita denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 163
e 164 cod. pen.) ed illogicità e/o mancanza della motivazione, per avere la Corte
territoriale rigettato la richiesta di applicazione della sospensione condizionale
della pena in ragione di una prognosi negativa sulla futura condotta dell’imputato
basandosi – si stima illegittimamente ed erroneamente – su di una sentenza di
condanna, non definitiva, in quanto impugnata, intervenuta per fatti risalenti al
giugno 2015 e di diversa oggettività giuridica, oltre che sulla condizione di
tossicodipendenza e sulla mancanza di lavoro dell’imputato, peraltro con
motivazione che si ritiene essere non soddisfacente in quanto di mero stile.
2.2. La difesa di Simona Carbone con il primo motivo lamenta difetto
motivazionale in relazione alla mancata assoluzione, avendo, secondo la
ricorrente, la Corte di appello trascurato il motivo di impugnazione con il quale
si sottolineava la mancanza di adeguata prova del coinvolgimento della donna
nell’attività di spaccio quale “palo-vedetta”.
2.3.

Con l’ulteriore motivo Simona Carbone lamenta promiscuamente

violazione di legge e difetto motivazionale, non avendo la Corte di appello tenuto
conto nella concreta individuazione della pena del ruolo – asseritamente marginale dell’imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono manifestamente infondati.
n
g.:

gli imputati, per non avere commesso il fatto, limitatamente alla detenzione di

1.1. Quanto a Velardita, premesso che la sospensione condizionale della
pena non risulta chiesta né nell’appello né nella conclusioni rassegnate nelle
discussioni svolte in primo ed in secondo grado, si osserva che la Corte
territoriale ha – testualmente – ritenuto che «Malgrado il suo formale stato di
incensuratezza, a Velardita non può essere concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena, tenuto conto che lo stesso ha riportato una
recente condanna per delitti commessi nel giugno 2015, di talchè non può
ragionevolmente presumersi che lo stesso, privo di una attività lavorativa e
(così

alla p. 4 della sentenza impugnata).
I Giudici di merito, quindi, hanno complessivamente valorizzato, oltre alla
mancanza di elementi di segno positivo, all’assenza di lecite fonti di reddito ed
alla condizione di tossicodipendenza, anche la presenza di precedente condanna,
recente, sia pure non in giudicato: siffatta valutazione, provvista di congrua
motivazione, non presenta profili di illegittimità, in quanto

«In tema di

sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o
prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del
soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere
dell’imputato, desumendola da precedenti giudiziari non definitivi (In
motivazione la Corte ha precisato che l’utilizzazione, da parte del giudice ai fini
del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, della
posizione di indiziato di altro reato a carico dell’imputato, non contrasta con il
principio della presunzione di innocenza dello stesso sino alla condanna
definitiva, rilevando esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma
secondo, cod. pen.)» (Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613;
nello stesso senso, v., ex plurimis, Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 2010,
Stimolo, Rv. 246250; Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, dep. 1991, Radosavljevic,
Rv. 187298; Sez. 6, n. 13122 del 26/05/1990, Armarolli, Rv. 185461).

1.2. Entrambi i motivi nell’interesse di Simona Carbone sono generici,
meramente ripetitivi di quelli proposti nell’appello e, soprattutto, non si
confrontano con la sentenza impugnata, che ricostruisce in modo logico la
responsabilità dell’imputata (pp. 1-3, da leggere unitamente alle pp. 1-2 di
quella di primo grado), e che, anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio
(p. 4 della decisione di appello), non presenta vizi rilevabili in sede di legittimità.

2.Consegue dalle considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità dei
ricorsi, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di
2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.

3

tossicodipendente, si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori reati»

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2017.

Da

rinc

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

Il Consigliere estensore

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