Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53290 del 10/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53290 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPIERI Francesco 27/06/1978
avverso la sentenza 103/2017 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI in
data 19/01/2017
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giulio
ROMANO, il quale ha chiesto l’inammissibilità.

Data Udienza: 10/10/2017

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Castrovillari ha applicato su richiesta a IMPIERI Francesco la
pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e C. 3.000,00 di multa per i reati di cui
all’art. 73 co. 1 bis d.P.R. 309/90 e 75 co. 2 d.lgs. 159/11.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’IMPIERI, a mezzo di difensore,

riferimento al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
3. Con atto pervenuto il 06/10/2017, la parte ricorrente ha rinunciato al
ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
2. La rinuncia, infatti, deve ritenersi rituale, promanando da difensore munito di
apposita procura speciale, rilasciata in data anteriore al deposito dell’atto di rinuncia.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata
ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una
somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro
500,00: infatti, l’art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la
conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve
essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma
anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso
della rinuncia all’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2017
Il Consigliere estensore
G nella Cappello

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio della motivazione con

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