Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5329 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5329 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CELARDO FRANCESCO N. IL 29/11/1971
avverso l’ordinanza n. 1900/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 20 settembre 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Genova ha respinto il reclamo proposto da Celardo Francesco avverso
l’ordinanza in data 6 luglio 2012 del Magistrato della sede di rigetto del
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Celardo personalmente, il quale lamenta il vizio di violazione di legge e la
mancanza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censura.
Il Tribunale, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle
regole della logica e del diritto e, perciò, insindacabile in questa sede, ha
giustificato la negazione del beneficio con il comportamento aggressivo e
minaccioso tenuto dal Celardo, il 19 marzo 2012, nei confronti di un operatore
della polizia penitenziaria, accompagnato da espressioni poco rispettose degli
altri detenuti di nazionalità straniera, rivendicando il Celardo un indebito
primato.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,
ex art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.
beneficio della liberazione anticipata per il semestre 16/11/2011 – 16/05/2012.