Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5329 del 10/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5329 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data Udienza: 10/10/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUSTAFA ALJI N. IL 24/08/1989
avverso la sentenza n. 1304/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
16/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Alji Mustafà propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa
dalla Corte d’Appello di Firenze, in data 16 maggio 2012, che, in parziale riforma della
decisione adottata dal Tribunale di Lucca, il 22 dicembre 2009, concesse le circostanze

due di reclusione ed euro 600 di multa, concedendo i benefici della sospensione della
pena e della non menzione della condanna e confermando, nel resto, la sentenza
impugnata.
2. Con la citata sentenza del Tribunale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato
previsto dall’articolo 624 bis, commi 1 e 3, del codice penale, con riferimento all’articolo
625 n. 2 codice penale, per essersi impossessato della somma di euro 150 circa e di
oggetti in oro, introducendosi nell’abitazione di Giorgetti Mauro, in data 17 maggio
2009, in Lucca.
3. Il Tribunale aveva rilevato che Giorgetti, rientrando a casa, si era accorto della presenza
di un ladro che si dava alla fuga alla guida di un’autovettura, Seat Ibiza, della quale il
derubato, a bordo del proprio ciclomotore, si era posto all’inseguimento, riuscendo a
rilevare il numero di targa. L’auto era risultata di proprietà della madre dell’imputato, la
quale alle ore 21.25 dello stesso giorno 17 maggio 2009 aveva denunciato il furto del
veicolo, dichiarando che il fatto era avvenuto nel pomeriggio. Poco prima, alle ore 20.30
circa, il furto dell’auto era stato segnalato ai Carabinieri anche dallo stesso imputato,
che aveva dichiarato che l’auto, al momento del furto, era parcheggiata, in Firenze, di
fronte al Punto Snai. Giorgetti aveva riferito di avere notato una macchia sul braccio
destro della persona che si era introdotta nell’appartamento e l’imputato, come
constatato dal Tribunale, aveva un tatuaggio sul braccio sinistro. Sulla base di tali

attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, riduceva la pena ad anni

elementi il primo giudice ha affermato la responsabilità penale dell’imputato.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello la difesa deducendo l’inattendibilità del
riconoscimento dell’imputato, effettuato dalla persona offesa, poiché Mustafà, al
momento del furto, si trovava in Firenze, presso il Punto Snai; l’errata valutazione delle
risultanze processuali, in particolare le norme in tema di ricognizione di persona e
l’eccessività della pena irrogata.
5. La Corte d’Appello ha ritenuto infondati tutti i motivi d’impugnazione, ad eccezione di
quello relativo al trattamento sanzíonatorio.

C2i7

6. Contro la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato lamentando:

violazione dell’articolo 606 lett. d) del codice di rito, per la mancata assunzione di una
prova decisiva, costituita dall’acquisizione dei filmati delle telecamere di sicurezza poste
all’esterno del punto Snai di Firenze;

violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’attendibilità delle dichiarazioni

violazione di legge riguardo alla determinazione della pena irrogata e alla mancata
concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo la difesa dell’imputato lamenta, ai sensi dell’articolo 606 lett. d) del
codice di rito, la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dall’acquisizione
delle videoregistrazioni delle telecamere di sicurezza poste all’esterno del punto Snai, in
Firenze, trattandosi del luogo in cui il prevenuto ha dichiarato di trovarsi al momento
del furto. Si tratterebbe di una circostanza essenziale, idonea a costituire prova decisiva
della presenza dell’imputato in una città diversa rispetto a quella della commissione del
furto.
2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, fondata esclusivamente sul contributo conoscitivo
offerto dalla persona offesa, senza considerare le molteplici contraddizioni emerse in
dibattimento. In particolare, Giorgetti, nell’identificazione del ladro, indicava una
persona di circa 25 anni con capelli scuri di media lunghezza e le foto segnaletiche
sottoposte alla persona offesa individuavano, quale unica persona con i capelli lunghi e
di apparente giovane età, proprio il Mustafà. In secondo luogo, Giorgetti riferisce della
presenza di una macchia scura, simile a un tatuaggio, sul braccio destro del soggetto in
fuga dalla sua abitazione, mentre l’imputato ha un tatuaggio sul braccio sinistro.
3. Il primo e secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, poiché strettamente
connessi. I giudici di merito hanno sottoposto ad attenta valutazione le dichiarazioni
della persona offesa evidenziando che la stessa, in dibattimento, ha chiarito che,
quando si è avvicinato alla persona che si allontanava dalla sua abitazione, tentando
anche di aprire lo sportello dell’auto su cui l’imputato era salito, aveva avuto modo di
vedere bene in volto il giovane autore del furto e nell’occasione, allorché questi aveva
estratto le chiavi dalla tasca, aveva scorto una macchia sul braccio che poteva apparir
un tatuaggio. Si è trattato, quindi, di un’individuazione che si è svolta a distanza

rese dalla persona offesa;

ravvicinata, in favorevoli condizioni di luce naturale, poiché il fatto si è verificato nel
pomeriggio di una giornata estiva. Quanto alle criticità legate alle modalità di
ricognizione fotografica, la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato che la parte
offesa aveva descritto il ladro come un giovane di 25 anni di età, con le caratteristiche
indicate in premessa e che l’imputato, in effetti, all’epoca dei fatti aveva vent’anni e i
capelli lunghi fino al collo, come descritti dalla persona offesa. Contrariamente a quanto
sostenuto in ricorso, nel fascicolo della ricognizione sono state inserite le foto di altri
giovani con capelli scuri, alcuni infraventicinquenni, e ciò consente di escludere che gli

inquirenti abbiano omesso di sottoporre a Giorgetti le foto di persone con caratteristiche
analoghe a quelle descritte alla persona offesa.
4. Quanto al particolare del tatuaggio, è emerso che l’imputato ha un tatuaggio sul braccio
sinistro e non su quello destro, come indicato nella scheda segnaletica e nella
descrizione della persona offesa. Sotto tale profilo appare ragionevole la spiegazione
fornita dalla Corte che ha ipotizzato che, nella concitazione del momento, Giorgetti
abbia confuso il braccio sinistro con quello destro o che il segno osservato sul braccio
destro (la persona offesa parla di “macchia” e non di tatuaggio) fosse un segno di altra
natura, magari non indelebile. Tali elementi, comunque, sono stati correttamente
ritenuti di secondaria importanza rispetto alla certezza del riconoscimento, nel quale
Giorgetti ha avuto la possibilità di osservare bene le caratteristiche dell’autore del furto.
Inoltre, la Corte d’Appello ha puntualmente evidenziato che l’auto sulla quale l’imputato
si è allontanato, di cui aveva certamente le chiavi (come riferito dalla persona offesa),
era pacificamente nel possesso dell’imputato. Appare pertanto condivisibile la
considerazione espressa dai giudici di merito in ordine alla consistenza e affidabilità del
riconoscimento effettuato dalla persona offesa, che rende irrilevante l’acquisizione dei
filmati delle telecamere del punto Snai di Firenze, oggetto del primo motivo di ricorso,
dovendosi ribadire, anche in questa sede, che costituisce prova decisiva, ex art. 606
lett. d) c.p.p., la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per
cassazione, solo quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone
la struttura portante (Sez. 3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010 – Rv. 248105).
5. Con il terzo motivo la difesa lamenta l’eccessività della pena, richiedendo la concessione
delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Sotto il primo profilo censura la
valutazione operata dalla Corte territoriale riguardo al comportamento processuale del
prevenuto il quale, anche precedendo la madre nel denunciare falsamente il furto
dell’auto, avrebbe tentato di precostituirsi un alibi. Quanto al secondo aspetto i giudici
di merito non avrebbero valutato la lieve entità del danno e l’assenza di comportamento
violento e ciò ai fini della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza.

1)

6. La censura è infondata poiché, con riferimento al giudizio di bilanciamento delle
circostanze, appare congrua e ragionevole la motivazione della Corte che valorizza il
comportamento tutt’altro che esemplare tenuto dall’imputato il quale, unitamente alla
madre e ancor prima di essa, non ha esitato a denunziare falsamente il furto dell’auto
per tentare di precostituirsi un alibi. Quanto alla pena appare incensurabile il rinvio
operato dalla Corte territoriale alle modalità del fatto, alla gravità della condotta,
realizzata in pieno giorno, in luogo diverso da quello di residenza, da parte dell’imputato

pur non avendo conseguito la patente.
7. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10/10/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

che si è recato presso l’abitazione della persona offesa utilizzando l’auto della madre,

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