Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53289 del 10/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53289 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PERESSOTTI Cristopher 14/01/1995
avverso la sentenza 6515/2016 della CORTE d’APPELLO di TORINO in
data 18/11/2016
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giulio
ROMANO, il quale ha chiesto il rigetto.

Data Udienza: 10/10/2017

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino, appellata
dall’imputato PERESSOTTI Cristopher, con la quale il predetto era stato condannato per i reati
di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 co. 1 n. 5 cod. pen. e agli artt. 110, 624 cod. pen.
2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sia personalmente che con
atto a mezzo di proprio difensore.
Con il primo atto ha dedotto vizio della motivazione, asserendo la mancata

degli stessi.
Con il secondo atto, la difesa ha formulato un unico motivo, con il quale ha
dedotto violazione dell’art. 163 cod. pen., contestando la prognosi negativa svolta
dalla Corte di merito sulla scorta della pendenza di altro procedimento penale e senza
considerare il buon comportamento processuale dell’imputato, culminato nella
spontanea ammissione dei fatti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte torinese ha ritenuto il PERESSOTTI non meritevole del beneficio della
sospensione condizionale della pena, per impossibilità di formulare una prognosi positiva di
non ricaduta nel reato, in considerazione del fatto che l’imputato, pur essendo assai giovane,
vantava tuttavia ben due pendenze, una delle quali per reati contro il patrimonio.
Trattasi di un giudizio assolutamente congruo, conforme a quello formulato dal
Tribunale che, nella sentenza impugnata, aveva anche evidenziato: che il delitto sub a) della
rubrica era stato posto in essere dopo una articolata attività di persuasione della vittima
designata, indotta in modo artificioso a recarsi ad un appuntamento per la compravendita di un
Rolex che, invece, l’imputato aveva poi strappato di dosso alla vittima; che il PERESSOTTI
aveva manifestato una inclinazione a delinquere anche con la condotta di cui al capo b), non
tradottasi in una affermazione di penale responsabilità per ritenuta inesistenza dell’oggetto
(avendo l’imputato tentato di riottenere la consegna di un altro Rolex dalla vittima); che egli si
era reso responsabile anche del furto di cui al capo c) dell’imputazione; e che, infine, per sua
stessa ammissione, annoverava ben due pendenze, una delle quali per furto.
3.

Il ricorso presentato dall’imputato personalmente è inammissibile ai sensi del

combinato disposto di cui agli artt. 591 lett. c) e 581 cod. proc. pen., non avendo il ricorrente
indicato le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di
annullamento della decisione impugnata.
4. Il ricorso a firma del difensore è inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico
motivo dedotto.

2

considerazione dei motivi di gravame e il difetto di motivazione in ordine al rigetto

Le argomentazioni che sostengono la decisione con la quale conformemente i giudici del
merito hanno ritenuto il PERESSOTTI non meritevole del beneficio richiesto sono del tutto
congrue e articolate attraverso un percorso argomentativo logico e non contraddittorio che la
parte ha contestato opponendovi una propria divergente opinione che valorizza l’ammissione
dei fatti a scapito degli elementi ritenuti indicativi di una proclività a delinquere.
In ordine all’obbligo motivazionale del giudice, questa Corte ha già chiarito che il giudice
di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti
gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti
prevalenti (cfr. sez. 3 n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; sez. 2 n. 19298 del 15/04/2015,

267639).
5. Dall’inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Roma il 10 ottobre 2017.
Il Consigliere estensore

Gabriella Cappello

Il Presidente

Rocco Marco Blaiotta

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Rv. 263534; n. 37670 del 18/06/2015, Rv. 264802; sez. 3 n. 35852 dell’11/05/2016, Rv.

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