Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53288 del 10/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53288 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MALUCCHI Davide 07/10/1980
avverso la sentenza 2172/2016 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE in
data 09/06/2016
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giulio
ROMANO, il quale ha chiesto l’inammissibilità; udito l’Avv. Luca Del Favero del foro di Roma in sostituzione, come da nomina a sostituto processuale depositata in udienza, dell’Avv. Giuseppe Castelli del foro di Pistoia, in
difesa di Malucchi Davide, il quale, dopo breve discussione, si è riportato ai
motivi di ricorso.

Data Udienza: 10/10/2017

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 09/06/2016, la Corte d’appello di Firenze ha confermato quella del
Tribunale di Lucca, appellata dall’imputato MALUCCHI Davide, con la quale il predetto era stato
condannato per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies C.d.S., per guida di
un veicolo in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 2,75 g/I).
2.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore,

formulando tre motivi.

riferimento alle ragioni del rigetto della richiesta di messa alla prova, affidate dai
giudici di merito al presupposto che la pericolosità sociale dell’imputato non fosse
superabile attraverso il programma – ritenuto inidoneo – di monitoraggio presso il
SE.R.T. In particolare, rileva la contraddittorietà dell’affermata inidoneità (per essere
stato, cioè, il programma incentrato sulla dipendenza dagli stupefacenti, laddove la
pericolosità emersa dai fatti riguardava l’abuso di alcol), essendo emerso che detto
percorso riguardava il monitoraggio di entrambe le forme di dipendenza.
Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla utilizzabilità del
prelievo ematico, del quale contesta le modalità esecutive, essendo stati effettuati
più prelievi, con provette diverse e ad orari differenti.
Con il terzo, infine, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte fiorentina ha rilevato che il Tribunale aveva ritenuto non superabile la
prognosi negativa sulla personalità del MALUCCHI, nonostante l’elaborato programma, poiché
l’imputato era gravato da due precedenti specifici e, a distanza di due anni dall’ultimo episodio,
non aveva esitato a rimettersi alla guida in stato di ebbrezza, in orario notturno, causando un
incidente con gravi conseguenze per sé e per altre quattro persone.
Ha pure considerato che la relazione del SE.R.T. in data 09/12/2014 aveva evidenziato
che il MALUCCHI si era rivolto al servizio (dopo una prima richiesta di consulenza alcologica nel
2010) anche nel 2012 (oltre 7 mesi dopo il fatto per cui si procede), essendo in quell’occasione
emerso un concomitante problema di assunzione di stupefacenti, ancora persistente nel 2013,
per esser risultato l’imputato positivo alla cocaina.
Tali evenienze sono state ritenute indicative del fatto che neppure le gravi conseguenze
riportate e cagionate all’esito dell’episodio per cui è processo avevano sortito effetti deterrenti,
evidenziando la scarsa capacità di autocontrollo del MALUCCHI, sintomatica di un elevato
grado di pericolosità sociale, non superabile con un mero monitoraggio, venendo a difettare

2

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con

pertanto il duplice presupposto della idoneità del programma e della pericolosità espressa dal
soggetto.
Ritenuta, inoltre, la piena utilizzabilità dei risultati del prelievo ematico, espletato
nell’ambito di un protocollo sanitario attivato a seguito del ricovero dell’imputato in condizioni
di politrauma da incidente stradale (cranio, torace, addome e osseo), quel giudice ha ritenuto
giustificato, alla stregua dei medesimi elementi fattuali sopra indicati, il diniego del beneficio
della sospensione condizionale della pena.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già chiarito che la sospensione del processo con messa alla prova è

congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dalla
commissione di ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del
giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. Ne consegue che l’impossibilità di
formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato
impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla
presentazione del programma di trattamento [cfr. sez. 5 n. 7983 del 26/10/2015 Cc. (dep.
26/02/2016), Rv. 266256], essendo essa rimessa al potere discrezionale del giudice e
postulando un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa
e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo
stesso imputato in caso di esito negativo [cfr. sez. 4 n. 9581 del 26/11/2015 Cc. (dep.
08/03/2016), Rv. 266299 (in cui la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente
penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile
in senso negativo nella stima della prognosi)].
La sentenza impugnata è del tutto allineata a tali principi, rilevandosi che, in ogni caso,
anche a voler ritenere che il percorso di monitoraggio non fosse unicamente calibrato sulla
dipendenza da sostanze stupefacenti, il giudice ha congruamente motivato in ordine alla
ritenuta prognosi negativa circa la pericolosità alla luce di elementi fattuali certamente
utilizzabili ai fini di tale giudizio prognostico.
Peraltro, non può neppure ritenersi che, nel caso all’esame, fosse precluso al giudice
dell’appello valutare le condizioni di ammissione al beneficio richiesto, stante l’effetto
pienamente devolutivo del gravame sul punto specifico.
4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Deve intanto precisarsi che la parte non contesta l’omesso avviso ai sensi dell’art. 114
disp. att. cod. proc. pen., bensì le modalità dell’analisi clinica svolta dal personale sanitario che
tuttavia risultano espletate secondo il protocollo proprio del settore, considerato che i risultati
del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a
seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del
reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la
documentazione medica [cfr. sez. 4 n. 1827 del 045/11/2009 Ud. (dep. 15/01/2010), Rv.
245997; n. 4118 del 09/12/2008 Ud. (dep. 28/01/2009), Rv. 242834; n. 38537 del
21/09/2007, Rv. 237780].

3

subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e,

Peraltro, deve pure rilevarsi che le censure riguardanti le modalità di esecuzione del
prelievo ematico sono del tutto generiche e, lungi dal rappresentare una effettiva critica al
percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, si risolvono nella prospettazione di una
diversa lettura del dato probatorio, non consentita in sede di legittimità e che, in ogni caso, ai
fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada, per
accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo la utilizzabilità del referto medico
relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale, discende dal fatto che si tratta
di un documento che, a norma dell’articolo 234 cod. proc. pen., può valere come prova nel
processo, per il principio del libero convincimento e per l’assenza di prove legali (cfr. sez. 4 n.

5. Infine, è manifestamente infondata anche la terza doglianza, alla luce delle ragioni
sottostanti alla prognosi negativa formulata dai giudici di merito ai diversi fini di cui all’art. 163
cod. pen., rispetto alla quale, ancora una volta, deve rilevarsi la genericità delle censure che
palesano il mancato raffronto preventivo con i motivi ai quali la stessa è stata ricondotta.
6. L’inammissibilità del ricorso, precludendo l’instaurarsi di un valido rapporto
processuale in questo grado di giudizio, non consente alla causa estintiva del reato
(nel caso di specie, la prescrizione), verificatasi dopo la sentenza d’appello di operare
e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr. Sez. U. n. 32 del
22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; n. 23428 del
22/03/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; sez.

1 n.

6693 del 20/01/2014, Rv. 259205).
7. Dall’inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2017.
Il Consigliere estensore

Gabriella Cappello
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Il Presidente

Rocco Marco Blaiotta

32300 de, 06/07/2006, Rv. 235183; n. 2270 del 16/01/1998, Rv. 210262).

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