Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53287 del 10/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53287 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udienza: 10/10/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAROZZO Antonino 03/10/1991
avverso la sentenza 2387/2016 della CORTE d’APPELLO di CATANIA in
data 06/07/2016
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giulio
ROMANO, il quale ha chiesto l’inammissibilità.

a

Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 06/07/2016, ha confermato la
sentenza in data 07/05/2014, appellata dall’imputato GAROZZO Antonino, con la quale il
Tribunale etneo aveva condannato il predetto alla pena di anni due di reclusione ed euro
5.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 (cocaina).
2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con
riferimento alla determinazione della pena, avendo la Corte d’appello confermato la sanzione
irrogata in primo grado, nonostante il mutamento del quadro normativo di riferimento, in

Considerato in diritto
1. La sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
2. La Corte catanese ha precisato che la fattispecie ascritta al GAROZZO era già stata
riqualificata ai sensi dell’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 e che la pena inflitta rientrava nella cornice
edittale introdotta dalla sopravvenuta novella legislativa, giustificandone la congruità in ragione
della natura della sostanza (ricompresa tra le droghe cc.dd. pesanti), dell’organizzazione
predisposta dall’imputato e delle modalità dell’azione. In particolare, era emerso in giudizio che
il GAROZZO, era stato osservato dalle forze dell’ordine intento a prelevare qualcosa occultato
in una aiuola, allontanarsi e quindi ritrornare e ripetere la stessa operazione pochi minuti dopo.
I successivi controlli avevano consentito di accertare che sotto la pietra più volte spostata dal
GAROZZO era occultata sostanza stuperfacente suddivisa in sei involcuri. L’imputato era stato
trovato inoltre in possesso di denaro suddiviso in due banconote da euro 50,00 e una da venti.
3. Il motivo è fondato. Il diritto dell’imputato ad essere giudicato in base al trattamento
più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, “…comporta per il giudice della cognizione il
dovere di applicare la “lex mitior” anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente
rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il
rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della
sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal
legislatore in termini di minore gravità.” (Sez. U. n. 46653 del 26/06/2015, Rv. 265100). La
Corte territoriale non ha autonomamente rivalutato l’entità della pena pur rientrante nella
cornice edittale introdotta dalla novella legislativa intervenuta nelle more tra le due sentenze di
merito, omettendo di fornire adeguata giustificazione delle ragioni della decisione, limitandosi
ad affermare che la pena individuata dal primo giudice era congrua.
4. Nelle more, tuttavia, il reato si è estinto per prescrizione, avuto riguardo al

tempus

commissi delicti (28 gennaio 2009) e alla riqualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di cui
all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90, pur tenuto conto dei periodi di sospensione del relativo termine.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2017
Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

Il Consigliere estensore
Gabriella Cappello
2

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violazione del divieto di reformatio in peius.

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