Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5328 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5328 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAGGI GIANCARLO N. IL 28/01/1941
avverso l’ordinanza n. 1948/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 17 ottobre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Genova ha respinto l’istanza di rinvio dell’esecuzione della pena per motivi di
salute e di detenzione domiciliare avanzata da Gaggi Giancarlo, motivando che
le condizioni di salute del condannato, pur seriamente compromesse (affetto da

rischio cardiovascolari), erano stabili e controllate in ambiente carcerario con
terapia assunta regolarmente dall’interessato, sottolineando altresì la
pericolosità sociale dell’istante, pluripregiudicato, con manifestazioni di
devianza anche recenti, nonostante l’età (settantunenne), tali da non
consentire l’applicazione della detenzione domiciliare.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Gaggi
tramite il difensore, il quale lamenta il vizio della motivazione nel triplice profilo
di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, rappresentando la gravità
delle condizioni di salute del condannato e il fatto che, nel 2010, gli fosse stata
concessa dallo stesso Tribunale di Genova, con ordinanza del 16/12/2010, la
detenzione domiciliare per ragioni di salute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla
legge, nonostante la formale intitolazione di essi ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Tribunale, peraltro, con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni delle regole della logica e del diritto, e perciò insindacabile in questa
sede, ha giustificato il rigetto della domanda con la pericolosità sociale del
Gaggi, manifestatasi anche dopo la detenzione domiciliare cui è stato
precedentemente ammesso in relazione ad altro rapporto esecutivo, giusta
ordinanza del 16/12/2010 richiamata dal ricorrente, risultando denunciato per
furto aggravato in data 31/05/2012 e, addirittura, arrestato per rapina
impropria e guida senza patente il 16/06/2012.
Né è stata trascurata la verifica che il Gaggi, all’interno della struttura
penitenziaria, è costantemente controllato e curato per le sue varie patologie,
allo stato non allarmanti.

i

diabete mellito, ipertensione arteriosa, ischemia da sforzo con plurimi fattori di

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,

ex art. 616,

comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi

atti ad escludere la colpa nella

determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

P. Q. M.

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