Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53279 del 21/09/2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 53279 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: DOVERE SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FUSILLO ERMANNO nato il 01/02/1965 a SAN SEVERO
avverso la sentenza del 17/09/2014 del TRIBUNALE di FOGGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA
c,he cont
Il Proc. Gen. CASELLA GIUSEPPINA conclude per l’annullamento senza rinvio
perche il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Udito il difensore
Il difensore presente avvocato (D’UFFICIO) ASTA PIETRO del foro di ROMA in
difesa di FUSILLO ERMANNO si associa.
Data Udienza: 21/09/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con ;a sentenza indicata in epigrafe, a Fusillo Ermanno è stata applicata
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti per il reato di
guida senza patente, per averla avuta revocata (fatto commesso il 4.10.2012).
Avverso tale decisione ha proposto appello l’imputato, censurando
l’affermazione di responsabilità in guanto al rnainer to del controllo egli stava
spostando IE propria autovettura spingendola a manc e non era quindi alla guida
della medesima.
_ La sentenza impugnata deve essere anntillaU3 perché il fatto per cui si
proc:£de non é previstc, dalla legge come reato.
Deve C5SerV3-Si che la contravvenzione di c!.i a”’art. 116, comma 13,
!ls. apr , le 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n 3.r
■/’;7- ore
dal 6 febbraio 2016.
La sr;ntenza impucnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contrvg.nzione anzidetta, perché il fatto non e Cli!” previsto dalla legge come
reato, secondo IP previsione dell’art. 2, co. 2 cod. re”.
L.’?..rt. 8 del citato decreto ha introdotto ira deroga al principio di
‘rrutroattivit di cai all’art. 1. legge 24 novembre 193 1 e. 589; ha previsto cioè
che !e- cliso‘.-)s’7ioni che hanno sostituito sarr?Thni penali con sanzioni
3mrcil .-
t-ative si anp.I’chino anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata ‘;’igore del decreto legislativo purché, a tale data, il
7-; ,-;)cedimento pen,1,;;le non sia stato definito con sentenza o decreto penale
—- evcr.7 bili, La rcrma si é resa necessaria per renere non operante !a regola
oostzl 7..lall’art. 1. della legge n. 689/81, della non ap.:Yicabilità delle disposizioni
7. – rvedcno sanzi:-ni amministrative alle violazior commesse anteriormente
7;lla lor; -, entrata in vioc.re.
in minne di
fatta previsione derog,..7to-ia, anche nel caso di violazioni
cr’M ■7!; -‘e r emro anteriore all’entrata in vigore de’ d los. n. 8/2016 si impone,
sen -,-;.; dell’art. 9
7 ,- ranet?-, te a
la: trasmissione deoli atti
arzionare l’illecito amministrat’vo,.
-;-:.;;!’autorità amministrativa
ner
;I corso del relativo
cynce,d’merto.
P.Q,W
s. -?nz? r;nvin ¶2 sentenza impugnata perc.’;-, ,-; l fatto non è più p~evisto
dnll .3 lenge cci-ne reato. Dispone trasmettersi copia ‘. 1 9Ma sentenza al Prefetto di
ounn’To n; cnmpetenza.
Crsì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.9.2017.
Il Presidente
Il Consiqiide estensore
Sa ‘z
qocco Marco Blaiotta
Dovere
2
Il Funzi
Par
Giudiziario
iorra
CONSIDERATO IN DIRITTO