Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53278 del 14/09/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53278 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

sul ricorso proposto da:
FAZIO FILIPPO nato il 19/08/1973 a SANTA FLAVIA

avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per
Il P.G. Dottoressa De Masellis Mariella conclude per l’inammissibilità.
Udito il.glifénsore

Data Udienza: 14/09/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 16.1.2017 la Corte di appello di Palermo ha confermato
la sentenza emessa dal primo Giudice che ha condannato Filippo Fazio alla pena
di un anno di reclusione e C 600 di multa per il reato di furto di energia elettrica,
aggravato dalla violenza sulle cose.

2.

Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato,

cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai seguenti
profili_
T) Insussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, in quante nel caso
di .specie non si è verificato alcun

distacco dei fili conduttori, date Che il

prevenuto si è allacciato alla rete elettrica congiungendo

e non distaccandò –

un cavo a monte della morsettiera dell’interruttore. Difetterebbe, dunque, il
requisito della violenza, non avendo il Fazio compiuto alcun atto di
manomissione violenta.

II) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
pen., che sarebbe illogicamente motivato su una incompleta valutazione
personologica dell’imputato, condotta sulla scorta del solo certificato penale.

3. I motivi dedotti in ricorso sono manifestamente infondati e quindi
inammissibili.

4. Sul primo motivo si osserva che la sentenza impugnata ha accertato, con
motivazione logica e coerente, oltre che giuridicamente corretta, che il furto
dell’energia elettrica è avvenuto mediante la forzatura della calotta e
l’installazione di due cavi elettrici. La manomissione, in sostanza, è avvenuta
attraverso l’asportazione della calotta in plastica di colore bianco, a protezione
del contatore, e la realizzazione di un allaccio abusivo. Pertanto ricorrono tutti i
presupposti della contestata aggravante, considerato che l’imputato, per
commettere il fatto, ha fatto evidente uso di energia fisica, provocando il
danneggiamento e la trasformazione della cosa altrui; la violenza è stata
esercitata sul contatore, il cui danneggiamento o modificazione si è rivelato
strumentale alla sottrazione dell’energia elettrica, secondo quelli che sono i
parametri tipici dell’aggravante in questione (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 5266 del
17/12/2013 – dep. 2014, Vivona, Rv. 25872501). Fra l’altro, risulta che l’utenza
del Fazio era stata abusivamente riattivata nonostante il precedente distacco da
parte della società fornitrice, e secondo l’orientamento di questa Corte, che va

2

lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.

qui ribadito, integra il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose il
riallaccio abusivo di utenza distaccata, anche se, a seguito della manomissione, il
contatore riprenda a registrare il consumo (Sez. 4, n. 35825 del 27/06/2013,
Napoli, Rv. 25683401).

5. Quanto al secondo motivo, è appena il caso di rilevare che i giudici di
merito hanno adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla
scorta dei precedenti specifici a carico dell’imputato, dell’applicazione nei suoi

due anni e dell’intensità del dolo in relazione alla protrazione della condotta
illecita
Si tratta di una ponderata valutazione di merito che, in quanto
congruamente e logicamente argomentata, è insindacabile in sede di legittimità.

6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 14 settembre 2017

Il Consiglier estensore
Alessa dr Ranaldi

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di

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