Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53275 del 14/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 53275 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

ha pronunciato la seguente

rtivzA

Ibt sul ricorso proposto da:
DHILLON ARNAIL nato il 06/07/1957

avverso la sentenza del 07/04/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per
Il P.G. Dottoressa De Masellis Mariella conclude per il rigetto.
Udito il rensore

Data Udienza: 14/09/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 7.4.2016 la Corte di appello di Brescia ha confermato la
sentenza del Tribunale di Brescia che ha dichiarato la penale responsabilità di
Jarnail Dhillon in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada
(fatto del 4.4.2013), aggravato dall’aver provocato un incidente stradale,
condannandolo alla pena di anni 1 di arresto e C 3.300 di ammenda.

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità di
accertamento del fatto.
Deduce che il reato è stato accertato mediante il referto ematochimico
effettuato in ospedale nei confronti dell’imputato il giorno dell’incidente,
unitamente alla deposizione dell’agente Fasulo; che il prelievo ematico veniva
effettuato esclusivamente per fini processuali, senza il previo consenso del
prevenuto e senza che l’autorità competente avesse adottato un provvedimento
specifico che lo disponesse, in violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente
inutilizzabilità dell’atto acquisito.
Rileva inoltre l’insussistenza dell’aggravante, non essendo dimostrata
l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento posto in essere
dall’imputato e l’evento dannoso, tanto più trattandosi del soggetto tamponato.

3. La doglianza sulla mancanza di consenso è priva di pregio. Per costante
giurisprudenza, i risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente
stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica
su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato
per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi
di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai
fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Nella specie la S.C.
ha, tuttavia, chiarito che il prelievo non sarebbe effettuabile laddove il paziente
rifiutasse espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario:
cfr. Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012 – dep. 2013, Bazzotti, Rv. 25493301). In
sostanza, ciò che rileva in questi casi non è la mancanza del consenso, ma il
dissenso esplicito dell’indagato all’indagine in questione, che costituisce l’unica
condizione che rende irrituale il prelievo.
Peraltro dalla sentenza impugnata si evince che l’imputato prestò il consenso
in ospedale, come confermato dal teste Fasulo (agente polstrada) e dalla
sottoscrizione del referto medico da parte dell’imputato.

2

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,

4. Anche la dedotta censura sulla insussistenza dell’aggravante non coglie
nel segno, risultando dalla sentenza impugnata che l’imputato contribuì alla
causazione del sinistro in quanto, a bordo della sua bicicletta, non avendo
indossato in ora notturna e fuori dal centro abitato il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità, non era stato visto da un conducente di
ciclomotore che, sopraggiungendo da dietro, lo aveva tamponato.
Si tratta di una ponderata valutazione di merito, congrua e non

5. Il ricorso va dunque rigettato. Segue ex art. 616 cod. proc. pen. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 14 settembre 2017

Il Consigli re estensore
Ales r7dro Ranaldi

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

manifestamente illogica, come tale insindacabile in cassazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA