Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53271 del 13/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 53271 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SANFILIPPO FABRIZIO nato il 18/03/1978 a PALERMO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 21/06/2017 del TRIBUNALE di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 13/11/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.

Il difensore di Sanfilippo Fabrizio ricorre per cassazione avverso

l’ordinanza emessa in data 21/6/2017 dal Tribunale di Palermo, in composizione
monocratica, con cui è stata rigettata la richiesta di riunione del processo (n.
19105/12 RGNR e 1786/2014 RG T.) con altro pendente dinanzi alla medesima
sezione penale (RG25787/2013 RGNR e 5039/19 RG T.). Il ricorrente premette

soggettiva, nonché l’interesse dell’imputato, il quale era stato ammesso, per uno
dei due procedimenti, alla messa alla prova. La decisione del Tribunale di non
procedere alla riunione sul presupposto che i due giudizi si trovassero in stati
differenti era illegittima poiché in entrambi i processi non era stata ancora aperta
l’istruttoria dibattimentale; il provvedimento di rigetto aveva altresì determinato
un concreto pregiudizio per l’imputato, il quale, pur potendo chiedere
successivamente in executivis il riconoscimento del vincolo della continuazione,
non poteva più fruire del procedimento con messa alla prova, stante la
preclusione stabilita dal comma 4 dell’art. 168-bis cod. pen.; chiede, pertanto,
che questa Corte annulli l’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 12 e 17
cod. proc. pen.
2.

Con requisitoria scritta del 20/9/2017 il Procuratore generale

presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso trattandosi
di provvedimento non impugnabile, con condanna del ricorrente alle spese e al
versamento dell’ammenda.
3.

Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente

infondato. Invero, questa Corte di legittimità ha più volte precisato come
l’ordinanza con cui il giudice disponga la riunione dei procedimenti ha carattere
meramente ordinatorio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione
interna dei processi ed all’economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile
con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme
concernenti gli effetti della connessione sulla competenza che, nel caso in
esame, è da escludersi (Sez. 3, n. 37378 del 9/7/2015, Rv. 265088; Sez. 1, n.
27958 del 20/1/2014, Rv. 262252; Sez. 5, n. 8404 del 3/10/2013, dep.
21/2/2014, Rv. 259050).
4.

Parimenti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere

che, ancorché illegittimi, non sono abnormi e, quindi, non ricorribili per
cassazione, i provvedimenti con cui il giudice dispone o non dispone la riunione
dei procedimenti, trattandosi di decisioni non avulse dall’ordinamento

2

come alla base dell’istanza vi fossero ragioni sia di connessione oggettiva che

processuale che non determinano alcuna stasi processuale che sia rimediabile
attraverso il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 2766 del 23/10/1985, Rv.
172343(Sez. 6, n. 16696 del 13/7/1989, Rv. 182698; Sez. 7, ord. n. 8226 del
17/1/2017, n.m.; Sez. 3, n. 41150 del 3/10/2016, n.m.). Nel caso di specie, il
rigetto dell’istanza di riunione – avvenuto, peraltro, poiché si è ritenuto che i due
procedimenti si trovassero già in fasi distinte, essendo uno, a differenza
dell’altro, già sospeso per la messa alla prova dell’imputato – costituisce

dunque, al controllo di legittimità.
5.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, condannandosi

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi motivi di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
6.

La natura non complessa della questione e l’affermazione di

principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione
in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 2.000,00. Motivazione semplificata.
Così deciso, il 13/11/2017

Il consigliere

ensore

l’esercizio legittimo di un potere discrezionale del giudice del merito, sottratto,

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