Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5327 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5327 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERSINI DANIELE N. IL 03/09/1974
avverso l’ordinanza n. 2036/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 26 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Lecce ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale per
motivi terapeutici e l’istanza subordinata di detenzione domiciliare, proposta da
Fersini Daniele, in espiazione della pena di mesi quattro di reclusione per il

privata e maltrattamenti in famiglia.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto i numerosi precedenti
penali e carichi pendenti del Fersini di cui alcuni per fatti recenti; gli esiti
negativi di precedenti misure alternative (revoca di affidamento in prova al
servizio sociale nel 2006 e di detenzione domiciliare nel 2008); l’inidoneità del
programma terapeutico solo ambulatoriale, proposto presso il Ser.T., a
consentire la sua rieducazione.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Fersini tramite il difensore, il quale deduce due motivi.
2.1. Ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., lamenta la
mancata assunzione di una prova decisiva con violazione dell’art. 495, comma
2, del codice di rito, e l’inosservanza dell’art. 4bis Ord. Pen.
Il Tribunale non avrebbe acquisito il verbale di arresto del Fersini, dal quale
sarebbe emerso che egli fu arrestato per espiare la pena in attuale esecuzione
mentre si trovava presso la comunità terapeutica “L’Arcobaleno”, in Lecce,
subendo la dannosa interruzione del trattamento riabilitativo cui aveva aderito,
stimato idoneo al suo recupero da parte del competente Ser.T. di Ugento
2.2. A norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente
denuncia inoltre il vizio di motivazione, poiché il Tribunale avrebbe negato il
diniego dei benefici sulla base di un’analisi rivolta esclusivamente al passato e,
in particolare, ai precedenti penali del Fersini, senza considerare gli esiti positivi
delle detenzioni precedentemente subite con il riconoscimento del beneficio
della liberazione anticipata e la circostanza che, al momento dell’arresto per
espiare le pene in attuale esecuzione, egli stava regolarmente seguendo un
percorso di recupero in comunità terapeutica residenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

T-

delitto di evasione e di mesi dieci di reclusione per i reati di minaccia, violenza

1.1. Il primo motivo è generico: il ricorrente non deduce che l’acquisizione
del verbale di arresto sia stata richiesta al Tribunale di sorveglianza e da questo
negata, ovvero che egli abbia prodotto il medesimo verbale nel corso del
procedimento di sorveglianza, siccome funzionale alla sua tesi difensiva, senza
che il Tribunale ne avesse fatto alcun conto.
Conseguentemente l’omessa acquisizione della prova della volontaria
sottoposizione del Fersini, prima dell’ultimo arresto, a trattamento terapeutico

interrotto dall’attuale detenzione, risulta solo astrattamente enunciata dal
ricorrente.
Peraltro dalla motivazione dell’impugnato provvedimento, non confutata sul
punto, emerge che il Fersini, a sostegno della domanda di affidamento in prova
in casi particolari formulata nell’attuale procedimento, non aveva presentato un
programma terapeutico residenziale bensì un programma ambulatoriale presso
il Ser.T., stimato dal Tribunale, con motivazione non affetta da vizi, inadeguato
al suo recupero, donde, per altro aspetto, l’irrilevanza della censura rispetto allo
specifico oggetto della misura terapeutica proposta in questa sede.
1.2. Il secondo motivo, attinente al vizio motivazionale per essere stato il
diniego delle misure alternative fondato esclusivamente sui precedenti penali
dell’istante, è manifestamente infondato, poiché il Tribunale ha invece valutato
la personalità del Fersini con attenzione al suo presente oltre che al suo
passato, come si evince dal richiamo dei procedimenti penali, tuttora pendenti,
a suo carico, e dalla rilevazione delle negative informazioni dei carabinieri, in
data 10 maggio 2012 sul conto dell’istante, segnalanti la mancanza di impegno
lavorativo e la frequentazione di pregiudicati; e come emerge, altresì, dalla
rilevata inidoneità dell’unico programma terapeutico proposto, di tipo
ambulatoriale, a contenere la violenza posta in essere dal Fersini specialmente
nei confronti dei suoi famigliari, esasperati dalle continue richieste di denaro per
l’acquisto di sostanze stupefacenti.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,

ex art. 616,

comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

2

in comunità residenziale, apprezzato come idoneo dal Ser.T. e bruscamente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.
P. Q. M.

54 34 i 7,011

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

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