Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53269 del 13/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 53269 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
TRAPANI
nel procedimento a carico di:
DI GIROLAMO ANGELO nato il 16/06/1964 a MARSALA
SIMONETTI TERESA nato il 11/12/1969 a SAN GENNARO VESUVIANO
inoltre:
SILVIA GIOVAN BATTISTA
avverso l’ordinanza del 19/06/2017 del TRIBUNALE di TRAPANI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 13/11/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani ricorre per cassazione

avverso il provvedimento con cui il Tribunale, all’udienza del 19/6/2017, ha
dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio sul rilievo della mancata
previa emissione dell’avviso ex art. 415 bis cod. pen.. Nel caso di specie il
ricorrente ritiene che tale avviso non fosse dovuto poiché il procedimento si era

Tribunale di Marsala in favore di quello di Trapani), con emissione del decreto
penale di condanna, poi opposto dall’imputato e, dunque, con rito speciale che
non prevede l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini.
2.

Con requisitoria scritta del 21/9/2017 il Procuratore generale

presso questa Corte, rilevato che trattasi di provvedimento non autonomamente
impugnabile con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo dell’abnormità,
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
3.

Il ricorso è manifestamente infondato sotto diversi profili.

4.

Anzitutto poiché, ai sensi dell’art. 586 codice di rito e in virtù del

principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l’ordinanza con la quale il
giudice dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio non è
autonomamente ricorribile per cassazione. Di conseguenza, a prescindere dalla
fondatezza o meno della decisione assunta dal giudice, non vi è spazio per
sindacare tale decisione in questa sede.
5.

Inoltre, poiché nel caso in esame non può neppure ritenersi l’atto

abnorme e dunque ammissibile il ricorso per cassazione. Secondo una pacifica
linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez.
Un., n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Rv. 243590; v. Sez. 6, n. 5159
del 14/01/2014, dep. 03/02/2014, Rv. 258569; Sez. 2, n. 3738 del 13/1/2015,
Rv. 262374; Sez. 1, n. 23347 del 23/3/2017, Rv. 270273), non è abnorme il
provvedimento con cui il giudice dichiari erroneamente la nullità del decreto di
citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di
un provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce
espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non
determina la stasi del procedimento potendo il P.M. comunque disporre la
rinnovazione del predetto decreto.
6.

Infine, poiché nel caso in esame, a seguito della declaratoria di

incompetenza emessa dal primo giudice – il Tribunale di Marsala dinanzi al quale
l’imputato era stato citato per avere proposto opposizione al decreto penale di

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originariamente instaurato, seppur dinanzi a giudice dichiaratosi incompetente (il

condanna – il procedimento era regredito, ai sensi dell’art. 23, comma 1, cod.
proc. pen. così come da interpretarsi a seguito della sentenza Corte cost. n.
70/1996, al pubblico ministero presso il Tribunale di Trapani, il quale, avendo
scelto la via ordinaria, ossia quella della citazione diretta, era tenuto ad
emettere, in conformità al diverso rito prescelto e per la prima volta, l’avviso di
cui trattasi, stante l’attivazione di un nuovo procedimento penale nell’ambito del
quale il diverso pubblico ministero avrebbe potuto svolgere nuove investigazioni

7.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

8.

La natura non complessa della questione e l’affermazione di

principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione
in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata.
Così deciso, il 13/11/2017

e determinarsi anche in modo differente.

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