Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53268 del 13/11/2017
Penale Sent. Sez. 2 Num. 53268 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANTONELLI ELIANA nato il 31/07/1959 a LENOLA parte offesa nel procedimento
c/
ROMA ANGELO nato il 15/04/1965 a PARIGI( FRANCIA)
avverso il decreto del 11/05/2017 del GIP TRIBUNALE di LATINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG
Data Udienza: 13/11/2017
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.
Eliana Antonelli ricorre, a mezzo del difensore e procuratore
speciale, avverso il decreto di archiviazione emesso in data 11/5/2017 dal G.I.P.
del Tribunale di Latina nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti
di Angelo Roma per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. Al riguardo, deduce, con
il primo motivo, la violazione degli artt. 125, 127, 409 e 410 codice di rito, per
de plano senza fissare l’udienza
camerale, stante l’opposizione proposta dalla persona offesa, al di fuori dei
presupposti di legge. In particolare, il G.I.P., dinanzi ad un atto di opposizione
tempestivamente proposto e con la specifica indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva, avrebbe anticipato valutazioni in ordine alla
fondatezza o all’esito delle indagini suppletive, obliterando la regola del
contraddittorio, in quanto l’opposizione risulta preordinata esclusivamente a
sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale. Con il secondo motivo
deduce, altresì, la violazione di legge (artt. 125, 127, 409 e 410 codice di rito)
“per omessa valutazione del contenuto dell’opposizione e/o carente e/o erronea
motivazione in merito alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali di
ammissibilità dell’opposizione”, stante l’inadeguatezza della motivazione del
G.I.P. che solo apparentemente ha indicato le ragioni dell’inammissibilità
dell’opposizione. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge per carenza di
effettiva motivazione in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia alla
non inerenza delle indagini suppletive indicate rispetto alla notitia criminis.
2.
Con requisitoria scritta del 20/9/2017 il Procuratore generale
presso questa Corte, ritenendo la fondatezza dei motivi di ricorso, ha chiesto
annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato con restituzione degli atti al
Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.
3.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato, con
orientamento che il Collegio condivide, che il giudizio di inammissibilità
dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può attenere
soltanto alla pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti e non anche, in
chiave prognostica, alla fondatezza degli stessi
(ex multis Sez. 2, n. 46246 del
9/10/2014, Rv. 260998). Nel caso di specie, il G.I.P. nel provvedimento
impugnato, dinanzi ad una opposizione che conteneva l’indicazione specifica
delle investigazioni suppletive, ha compiuto una non consentita valutazione
prognostica sull’idoneità probatoria dell’atto introduttivo al rito camerale,
anticipando valutazioni in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini
2
avere il giudice adottato il provvedimento
suppletive indicate, con ciò determinando un vizio del contraddittorio che ha
precluso all’opponente di partecipare all’udienza ex art. 410 cod. proc. pen.
Peraltro, nel caso in esame, può scorgersi anche un ulteriore profilo di
illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto l’inutilità del compimento
delle ulteriori investigazioni – come del resto anche l’infondatezza della notitia
criminis – è stata motivata in modo del tutto apodittico e tautologico, essendosi il
G.I.P. limitato a dare atto della manifesta superfluità ed irrilevanza degli atti di
quanto emerge dagli atti (nel senso che è illegittima la declaratoria “de plano” di
inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla
necessità di ulteriori investigazioni, qualora queste ultime siano ritenute inutili in
base a una motivazione tautologica, vedi
ex plurimis Sez. 2, n. 83 del
10/12/2015, dep. 7/1/2016, Rv. 265490).
4.
Va pertanto accolto il ricorso, annullandosi senza rinvio il
provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Latina per
l’ulteriore corso.
5.
La natura non complessa della questione e l’affermazione di
principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione
in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli
atti al Tribunale di Latina. Motivazione semplificata.
Così deciso, il 13/11/2017
Il consigliere estensore
Giovan lI
J olli
indagini, senza precisare sotto quale specifico aspetto nulla aggiungerebbero a