Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53264 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53264 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI ROMA CLAUDIO nato il 27/08/1966 a ROMA

avverso la sentenza del 06/07/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Roma ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Claudio Di Roma, in relazione ai reati di cui agli artt. 495 cod.
pen. (capo a), 61, n. 2, 482 e 477 cod. pen. (capo b), 56, 640, comma primo e
secondo, n. 1, cod. pen. (capo c), per avere, nella domanda di partecipazione al
concorso per l’accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, falsamente attestato di avere conseguito il diploma di istruzione

b), in tal modo tentando di indurre in errore l’amministrazione.G4A.D
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla circostanze che
la necessaria verifica dei titoli prodotti, adempimento che il Dirigente del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco aveva indicato dome indefettibile,
rendeva la condotta posta in essere dall’imputato priva del requisito della
idoneità (primo motivo), comportando la sussistenza del cd. reato impossibile
per inidoneità dell’azione (secondo motivo).
Il ricorso è inammissibile, in entrambe le sue articolazioni, per manifesta
infondatezza.
Va premesso che, in tema di tentativo, l’idoneità degli atti non va valutata con
riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso,
bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che
l’agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità
degli atti, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., in presenza di un’inefficienza strutturale
e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause
estranee ed estrinseche, di modo che l’azione, valutata ex ante e in relazione
alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti
del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 1, n. 36726
del 02/07/2015, L. M, Rv. 264567).
Ora, in difetto di contrarie deduzioni quanto alle caratteristiche del diploma e
delle dichiarazione di averlo conseguito, deve ritenersi che l’azione posta in
essere dall’imputato fosse astrattamente idonea a trarre in inganno la P.A., le cui
complete (e non a campione) attività di verifica non possono ritenersi, secondo
l’assunto del ricorrente, un dato notorio e ben conosciuto, anche perché, in caso
contrario, non s’intenderebbe logicamente quale finalità avrebbe spinto lo stesso
ad agire.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in

1

secondaria di secondo grado (capo a), il cui documento formava ed esibiva (capo

favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2017
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Il Consigliere

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