Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53263 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53263 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAMPINELLA RAMON nato il 02/07/1983 a CIVITAVECCHIA

avverso la sentenza del 27/10/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Roma ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Ramon Pampinella, in relazione al reato di cui all’art.

497-ter

cod. pen., per avere illecitamente detenuto un portatessera del tipo in uso alle
Forze di Polizia, con annessa placca metallica recante la dicitura Carabinieri, un
distintivo di stoffa con la scritta Guardia di Finanza, e una tessera recante la
dicitura Guardia di Finanza.

lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dimostrazione
dell’uso improprio di tali contrassegni.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure che, nella sostanza,
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4,
29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Non è dato cogliere alcuna manifesta illogicità nelle conclusioni raggiunte dai
giudici di merito, quanto alla illiceità della detenzione, razionalmente desunta
dalle modalità di conservazione dei segni, sulla persona e all’interno dei veicolo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2017
Il P;n5e.
nc.t.

o.-

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale

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