Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53260 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53260 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMIERI FRANCESCO nato il 06/11/1970 a NAPOLI

avverso la sentenza del 23/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Francesco Palmieri, in relazione al reato di furto aggravato e, in
riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato la pena irrogata, per
effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla omessa

Il ricorso è inammissibile, quanto alla dosimetria sanzionatoria, in quanto la
graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Quanto alla recidiva, a parte il fatto che la logicità della motivazione di una
sentenza va considerata in relazione alla posizione di ciascuno dei soggetti
coinvolti, si osserva che la mancata applicazione al coimputato dell’aumento per
la recidiva, in applicazione dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., non implica la
sua esclusione. Per il resto, le argomentazioni della Corte territoriale non
palesano alcuna illogicità nel giustificare l’esercizio del potere discrezionale
attribuito al giudice di merito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2017
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,

esclusione dell’aumento per la recidiva e alla determinazione della pena.

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