Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5326 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5326 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALOGIURI MAURIZIO N. IL 13/04/1977
avverso la sentenza n. 1978/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
19/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in pe s na del Dott
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

Con sentenza in data 19.6.13 la Corte di Appello di Lecce riformava la sentenza
emessa dal GUP presso il Tribunale del luogo,appellata da CALOGIURI
Maurizio,ritenuto responsabile del reato di lesioni (art.582-583-585 CP.ascrittogli per
aver cagionato a Rotundo Giuseppe lesioni gravissime,(sfregio permanente del viso)
colpendo la persona offesa con una macchinetta del caffè,nel cortile adibito al
passeggio nella Casa circondariale di Lecce,ove entrambi si trovavano detenuti-in
data 27.11.2007);per tale reato la Corte ,previa esclusione della contestata recidiva,
determinava la pena in anni quattro di reclusione,confermando le ulteriori statuizioniLe lesioni ,secondo quanto accertato con relazione medica,e attraverso la
documentazione fotografica,avevano determinato l’esistenza di cicatrici,a1
sopracciglio e in regione zigomatica ,ritenuta dal giudice idonee a configurare lo
“sfregio permanente”-(mentre secondo la prima consulenza disposta dal PM le lesioni
si erano ritenute guaribili in gg.15,nulla specificando sulle caratteristiche dello
sfregio)In sede di appello la difesa aveva evidenziato l’esito dei primi accertamenti.
La Corte di Appello aveva ritenuto condivisibili le valutazioni del GUP in riferimento
alla esistenza di sfregio permanente richiamandosi ai principi sanciti dalla
giurisprudenza —(Sez.IV,n.12006 del 4-7.2000,RV217897-)Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
la contraddittorietà ed illogicità della motivazione,rilevando che il giudice aveva
ritenuto la sussistenza di lesioni caratterizzate da sfregio permanente ,pur in presenza
di esiti di accertamenti eseguiti dai consulenti,dai quali non emergeva l’accertamento
di tale conseguenza della aggressione patita dalla persona offesa(poneva in evidenza
sul punto che anche il perito designato dal GUP ,pur rilevando l’esistenza di
cicatrici,aveva ritenuto di escludere segni di “deturpamento “del volto della persona
offesa.)Inoltre la difesa censurava la motivazione della sentenza per contraddittorietà ed
illogicità (rilevando che in dibattimento il consulente tecnico aveva reso
chiarimenti,affermando che la cicatrice-pur integrando le caratteristiche di un
indebolimento estetico-quindi rilevabile sotto il profilo del danno biologico-non
integrava in sé le caratteristiche dello sfregio permanente.)RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero deve rilevarsi in primo luogo che il giudice di appello ha reso adeguata
motivazione sui temi proposti dalla difesa,evidenziando,nella valutazione delle
prove,la sussistenza nel caso di specie,di postumi a carico della parte lesa idonei ad
integrare lo “sfregio permanente”-

RITENUTO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle AmmendeRoma,deciso in data 7 ottobre 2014.
Il Consigliere relatore

A riguardo va richiamato il principio giurisprudenziale enunciato da questa Corte
dovendo ritenersi sfregio permanente ,contemplato nella seconda ipotesi del n.4 del
comma secondo dell’art.583 CP,un qualsiasi nocumento che,senza determinare la più
grave conseguenza della deformazione,importi un turbamento irreversibile
dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso,per tale intendendosi quella parte del
corpo che va dalla fronte all’estremità del mento e dall’uno all’altro orecchio.
(Cass.V-9-12-1981,n.10903-Buccella-In sintonia con il prevalente indirizzo,per cui si
richiama sentenza Sez.V-del 16-1-2012,n.21998-RV252952-ove si stabilisce che
>integra lo sfregio permanente (art.582,583,co. II,n.4 Cod. Pen.) qualsiasi nocumento
che senza determinare la più grave conseguenza della deformazione,importi un
turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso. Ne deriva
che,se pure non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisca sfregio,sono
certamente tali le alterazioni che ne turbino l’armonia con effetto sgradevole o di
ilarità,anche se non di ripugnanza:il tutto rapportato ad un osservatore comune,di
gusto normale e di media sensibilità.>-Devono dunque ritenersi in tal senso manifestamente infondate le deduzioni della
difesa riferite all’esito di consulenza tecnica.
Parimenti si rivelano inammissibili le censure di illogicità e contraddittorietà della
motivazione,tese a contrastare i principi innanzi richiamati ai quali ha fatto corretto
riferimento il giudice di merito.
In conclusione si impone la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della Cassa delle Ammende ,che si ritiene equo determinare in euro
mille-

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