Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53256 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53256 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINOLFO SALVATORE nato il 26/03/1962 a FAVARA

avverso la sentenza del 21/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione
di responsabilità di Salvatore Minolfo, in relazione ai reati di violenza privata e di
minaccia.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
sottolinea che si debba valutare se ricorra la sussistenza della violenza privata e
della minaccia e se non potesse escludersi la punibilità dei reati, ai sensi dell’art.

delle circostanze attenuanti generiche, così come si osserva che la sentenza
avrebbe omesso di indicare se la pena irrogata era o non stata condizionalmente
sospesa, così come indicato in parte motiva.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure relative alla sussistenza dei reati contestati e alla applicabilità dell’art.
131-bis cod. pen. sono formulate in termini generici ed ipotetici, senza alcun
apparato argomentativo idoneo a dimostrare qualunque vizio motivazionae o
qualunque violazione di legge.
La censura concernente il trattamento sanzionatorio è inammissibile dal
momento che la richiesta contenuta in appello era del tutto generica, a fronte
della pluralità di episodi attribuiti all’imputato.
La sentenza di primo grado (e anche il dispositivo letto in udienza) sono esplicite
nel puntualizzare che la pena è sospesa e tale statuizione rientra tra quelle di cui
alla conferma contenuta nel dispositivo della sentenza di appello.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. osì deciso in data 8 novembre 2017
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131-bis cod. pen. Si censura, altresì, la mancata motivazione in ordine al diniego

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