Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53255 del 08/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 53255 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERTINI SERGIO nato il 07/09/1966 a GROSSETO
avverso la sentenza del 20/12/2016 del TRIBUNALE di GROSSETO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 08/11/2017
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di
Grosseto ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Sergio Bertini la
pena di un anno di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 617-bis
cod. pen.
Il Bertini ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si duole di violazione di
legge e di vizi motivazionali, per avere il Tribunale negato la sospensione
condizionale della pena, facendo riferimento ad un procedimento pendente e
di un distinto illecito.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza, in quanto, come chiarito
da questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione
che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto
automatico, dall’assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale,
potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento
processuale dell’imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 capoverso
n. 2 cod. Pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo. Ne
consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque
decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto
dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell’imputato
desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 2, n. 3851
del 20/11/1990 – dep. 06/04/1991, Radosavljevic, Rv. 187298).
Tali principi consentono di escludere che vi sia un’erronea applicazione della
legge penale. Altro sarebbe contestare l’adeguatezza della motivazione, ma tale
profilo non risulta essere stato valorizzato dal ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2017
avere in ogni caso apprezzato la gravità non del fatto per il quale si procede ma