Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53254 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53254 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARSELLA ROBERTO nato il 31/05/1965 a MARINO

avverso la sentenza del 12/10/2015 del GIUDICE DI PACE di VELLETRI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata il giudice di pace di
Velletri ha dichiarato Roberto Scarsella non punibile, ai sensi dell’art. 131-bis
cod. pen., per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione e ha depositato
memoria.
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Va premesso che, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, in

274 – per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici
giorni, qualora non la detti a verbale – implica che quest’ultimo non possa
autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art.
32, che riveste carattere derogatorio rispetto all’art. 544 cod. proc. pen., con la
conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 2 del citato D.Lgs., che
prevede l’estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al
giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito (Sez. 4, n. 16148 del
14/03/2017, Cattin, Rv. 269608, la quale ha anche precisato che, qualora il
giudice abbia comunque depositato la sentenza nel termine di legge, trovano
applicazione i termini ordinari di impugnazione, dovendo ritenersi l’indicazione
l’indicazione del diverso termine tamquam non esset).
Si è anche aggiunto, a chiarimento della disciplina applicabile, che il termine per
impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti,
dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale
termine sia stato rispettato nonostante l’assegnazione di uno maggiore e, per le
parti non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il
quindicesimo giorno, dall’epoca della notificazione ex art. 548 cod. proc. pen.
(Sez. 5, n. 39217 del 18/06/2015, Magni, Rv. 264687).
Nella specie, appunto, il giudice di pace, dopo avere letto il dispositivo all’udienza
del 12/10/2015 – e pur essendo assegnato illegittimamente un termine di trenta
giorni – ha depositato la sentenza nei quindici giorni successivi, ossia il
20/10/2015. Il termine di trenta giorni per impugnare, pertanto, decorreva dal
27/10/2015, con la conseguenza che deve ritenersi tardivo il ricorso depositato
in data 21/12/2017.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.

1

tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 32, D.Lgs. 28 agosto 2000, n.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle

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sì deciso in data 8 novembre 2017
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