Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53250 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53250 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
FAVAZZA GIOACCHINO nato il 06/01/1989 a GAGLIATO
MARANZANO VINCENZO nato il 06/12/1989 a PALERMO

avverso la sentenza del 19/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione
di responsabilità di Gioacchino Favazza e Vincenzo Maranzano, in relazione al
reato di cui agli art. 56, 110, 624-bis, 625, comma primo, n. 5, cod. pen.
Gli imputati hanno personalmente proposto distinti ricorsi per cassazione, di
contenuto sostanzialmente sovrapponibile, con i quali lamentano vizi
motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità

Le doglianze sono inammissibili perché del tutto generiche. La mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art.
591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decise in d. ta 8 novembre 2017
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e alla determinazione della pena.

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