Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5325 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5325 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUERO ANNA N. IL 21/05/1959
avverso l’ordinanza n. 2139/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 13/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 13 settembre 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Bologna ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di
sorveglianza di rigetto della domanda di permesso premio, proposto da Quero

aveva dedotto la sua collaborazione impossibile o irrilevante solo nell’udienza
camerale davanti allo stesso Tribunale, ma non nell’originaria istanza al
Magistrato di sorveglianza.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la
Quero tramite il difensore di fiducia, il quale lamenta violazione di legge e vizio
della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che invoca lo scioglimento del cumulo delle pene al fine di
riconoscere l’ammissibilità del beneficio, risultando la Quero ininterrottamente
detenuta dal 21/05/1993 con fine pena nel marzo 2017, è manifestamente
infondato, avendo il Tribunale chiarito che tutti i delitti sanzionati con le pene
comprese nel provvedimento di esecuzione sono ostativi ai benefici penitenziari,
perché commessi per motivi di mafia.
E tale assunto non è confutato dalla ricorrente, la quale, come
correttamente rilevato dal Tribunale, neppure ha tempestivamente dedotto una
eventuale situazione di collaborazione impossibile o irrilevante, per consentirne
il rituale accertamento incidentale.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,

ex art. 616,

comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

Anna, detenuta in espiazione di pena per delitti ostativi di mafia, la quale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

ORDINANZA N.A .91
P. Q. M.

179 (3

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

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