Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5325 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5325 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIRRITTELLA GIOVANNI N. IL 12/06/1961
avverso la sentenza n. 586/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 29/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 2 (

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Data Udienza: 07/10/2014

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 29.1.13 la Corte di Appello di Caltanissetta ,pronunziava la parziale
riforma della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Enna,in data
15.10.2009, dichiarando BIRRITTELLA Giovanni responsabile del reato di cui all’art.612 cpv.CP,
così riqualificando l’imputazione originaria di tentativo di lesioni -per aver minacciato De Marco
Bruno,con una sbarra di ferro,a tale scopo brandita-(fatto acc.in data 23.8.2006)-

condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Dal testo del provvedimento si evince che la Corte aveva rilevato che dalle deposizioni
testimoniali non risultava indicata con specificità la condotta inerente al tentativo di lesioni,e
che l’atto di brandire una sbarra di ferro poteva riferirsi al reato di minaccia .(v.f1.3 sentenza)L’episodio si era verificato,per un contrasto tra l’imputato ed il cognato,De Marco,allorché il
Birrittella aveva fatto eseguire dei lavori edili inerenti all’immobile di proprietà della
madre,attiguo a quello dei coniugi De Marco-Birrittella;in tale occasione erano state spostate
delle fioriere,ed il De Marco aveva protestato: a tal punto, secondo quanto illustrato in
sentenza,l’imputato era sceso sul posto,brandendo una spranga di ferro nei confronti del De
Marco-

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-la mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,in ordine alla sussistenza del
fattoRilevava al riguardo che nell’atto di appello era stata contrastata l’attendibilità della persona
offesa,ritenendola smentita da altri elementi -(la difesa ricordava che il primo giudice aveva
ritenuto che la versione della persona offesa fosse avvalorata dalla testimonianza di Di Bartolo
Lorenzo,dipendente ,che aveva riferito,confermando l’episodio ,che De Simone Vito era
intervenuto per togliere dalle mani dell’imputato la spranga:-tale deposizione risultava ad
avviso del ricorrente non idonea a confermare l’accusa,e sul punto veniva censurato il difetto di
motivazione della sentenza di appello.
Il difensore evidenziava infine che mancavano prove della condotta attribuita al Birrittella
,rilevando che l’imputato avrebbe dovuto essere assolto per insussistenza del fatto.
2-Con ulteriore motivo la difesa deduceva vizi della motivazione in ordine al diniego della
attenuanti generiche,censurando la decisione,ove il giudice di appello aveva evidenziato che
,essendo il fatto dotato di gravità,non era sufficiente ai fini della applicazione di tali attenuanti
lo stato di incensuratezza dell’imputato.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza.

Per tale reato la pena era stata rideterminata in mesi uno di reclusione,confermando la

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero dal testo del provvedimento impugnato si desume la specifica e adeguata motivazione
in ordine alla sussistenza del fatto contestato(l’avere l’imputato brandito una sbarra di ferro nei
confronti della persona offesa:tale condotta risulta desunta da deposizione testimoniale
(essendo indicata sul punto la deposizione resa da persona estranea presente al momento del

giudice di merito ha valutato le risultanze dibattimentali secondo i criteri impartiti dall’art.192
CPP e in sintonia con i canoni giurisprudenziali (v.Cass.Sez.IV,9/4/2004,n.16860-RV227901ove si stabilisce che >le dichiarazioni accusatorie della persona offesa,anche se costituita parte
civile-da valutare con opportuna cautela e da sottoporre a un’indagine accurata circa i profili di
attendibilità oggettivi e soggettivi-possono tuttavia essere assunte ,anche da sole,come fonte
di prova>Nella specie,si tratta di dichiarazioni dotate di riscontro testimoniale.
Corretta si ritiene la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art.612 cpv.CP.atteso
che,come stabilito da questa Corte,ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art.612
CP,minaccia è ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è
costituita,quindi,da una manifestazione esterna che,a fine intimidatorio,rappresenta in
qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto,cioè contra jus,che in un
futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella
persona o nel patrimonio.(Cass.Sez.V,12.8.1986,n.8275-Sorgon-)
Non sono dunque ammissibili,stante la manifesta infondatezza,le censure del ricorrente
tendenti a smentire l’attendibilità della prova testimoniale,e a negare la sussistenza del fatto
ritenuto in sentenza,trattandosi di deduzioni tendenti alla diversa interpretazione dei dati
probatori,non trascurati,o travisati dal giudice di merito.

Non è dato peraltro rilevare incongruenze dell’apparato motivazionale degne di rilievo ai fini del
vizio di legittimità denunciato.
-Resta incensurabile,infine,i1 diniego delle attenuanti generiche,atteso che il giudice di appello
ha espresso adeguatamente le ragioni poste a fondamento della decisione,rispondenti ai criteri
normativi,e d’altra parte le argomentazioni difensive tendono a censurare una valutazione
rimessa al potere discrezionale del giudice di merito .
In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso,ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali,nonché al versamento di una somma in favore della Cassa
delle Ammende,che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00-

fatto) oltre che dalla versione resa dalla persona offesa; risulta in tal senso evidente che il

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende-

Il Consigliere relatore

Roma,deciso in data 7 ottobre 2014.

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