Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53244 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53244 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUCE’ PIETRO nato il 27/11/1942 a VILLABATE

avverso la sentenza del 07/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione
di responsabilità di Pietro Mucè, in relazione al reato di cui all’art. 469 cod. pen.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di
responsabilità.
Le critiche sviluppate nel ricorso sono del tutto generiche e soprattutto

l’incontestata ricostruzione della Corte territoriale, afferivano esclusivamente alla
dosimetria della pena. Ne discende la declaratoria di inammissibilità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2017
Il Consigli

estensore

Il PrylsIfln2—-

eccentriche rispetto alle doglianze contenute nell’atto di appello, che, secondo

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