Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53243 del 08/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 53243 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIANCHI FRANCESCO nato il 13/10/1954 a SAVONA

avverso la sentenza del 09/09/2016 del TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di
Cuneo ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Francesco Bianchi, in relazione al reato di minaccia nei confronti
di Michelangelo Bove, di Fabio Macchia, di Francesco Garofano, di Manuel
Castellano e di Francesco Miraglia e di percosse nei confronti dei primi tre.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di

Bove e che, proprio per il numero dei giovani, l’età del Bianchi e la sua
alterazione per effetto dell’uso di alcolici, esse non avevano alcuna concreta
capacità intimidatoria; b) che nessuna delle pretese persone offese aveva riferito
di avere avvertito una qualche sensazione dolorosa e che, in ogni caso, difettava
l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 581 cod. pen., dal momento che il
Bianchi aveva solo inteso allontanare da se i giovani dai quali temeva di essere
aggredito.
Le critiche sviluppate nel ricorso sono del tutto generiche e reiterative di difese
svolte dinanzi al giudice d’appello e soprattutto non si confrontano con il quadro
di intemperanza aggressiva dell’imputato, che, in preda all’alcol, apparve
incontenibile anche in presenza dei carabinieri.
In tale contesto il dubbio sull’efficacia intimidatrice delle minacce, peraltro
seguite dalle percosse, è del tutto ingiustificato. Che poi la violenta
manomissione dei tre giovani sopra indicati integri il reato di percosse è stato
altrettanto razionalmente ritenuto dai giudici di merito, alla luce delle ordinarie
conseguenze dolorose prodotte da tali condotte. Quanto poi all’assenza di dolo, è
sufficiente soffermarsi sulle modalità descritte in sentenza quanto all’aggressione
che il Bianchi portò in danno dei giovani e non viceversa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decis , i p.ta 8 novembre 2017

responsabilità, rilevando: a) che le minacce erano state confermate dal solo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA