Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53242 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53242 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI LUCA nato il 18/01/1981 a PONTE SAN PIETRO parte offesa nel
procedimento
c/
DEL CASTELLO ROSELLA
AGAZZI DAVIDE
DE BORTOLI FERRUCCIO
PARAVISI FABIO
GANDOLA SERGIO
ATTANA’ VITTORIO
MAURO EZIO
MORANDI GIOVANNI
BALZAROTTI LUCA
CANE’ GABRIELE
CALABRESI MARIO
POLETTI FABIO
PICCININI FRANCESCO
PICONE SUSANNA
BENEDETTO MARCO
BIAVARDI ANDREA
VERGANI ROBERTO
FERRARIO GIANCARLO ANTONIO

Data Udienza: 08/11/2017

GARBAGNATI FRANCESCA
TORRIERO FABIO
DEL MONTE MICAELA
ORFEO MARIO
BALESTRIERI FEDERICA
MAZZUCCA GIANCARLO
ANDREUCCI MICHELE

dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

2

avverso l’ordinanza del 09/11/2016 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO

Fatto e diritto
Nell’interesse di Luca Rossi viene proposto ricorso per cassazione avverso il
decreto con il quale il G.i.p. presso il Tribunale di Bergamo ha disposto
l’archiviazione del procedimento nei confronti di Rosella Del Castello + 24, in
relazione al reato di cui agli artt. 110 e 595 cod. pen.
Il ricorrente, in particolare, lamenta violazione degli artt. 410, commi 1 e 2, 408
ss. cod. proc. pen., nonché dell’art. 112, in relazione all’art. 111, comma
secondo, Cost. e all’art. 120 cod. pen.; dell’art. 335, 405, 408 ss cod. proc. pen.,

120 cod. pen.; dell’art. 127, commi 1, 3, 4 e 5, 409, comma 2, cod. proc. pen.
Le doglianze sono inammissibili, in quanto non si sostanziano in una critica
diretta contro il provvedimento di archiviazione, il cui ambito oggettivo e
soggettivo si è sopra indicato, ma, in termini di assoluta genericità, nei confronti
del mancato esercizio dell’azione penale nei riguardi di altro soggetto e per
distinta ipotesi di reato.
Ora, posto che il provvedimento impugnato espressamente puntualizza che, in
relazione ad altre vicende, sussistendone i presupposti il P.M. ben potrà
esercitare autonoma azione penale, è sufficiente in questa sede rilevare che il
ricorrente, pur denunciando inerzie investigative, non si preoccupa di offrire
alcuna puntuale indicazione critica dei profili di illiceità trascurati o di
investigazioni idonee a dimostrare la fondatezza dei propri assunti, in tal modo
palesando una assoluta assenza di specificità delle critiche.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deci..

ta 8 novembre 2017

Il Consigli re esensore
Giuseppe

Marzo

Il Presidente
/4) Ila
St1,17

nonché dell’art. 112, in relazione all’art. 111, comma secondo, Cost. e all’art.

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