Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53240 del 08/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 53240 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
RADOSAVLJEVIC VALENTINA nato il 12/01/1993 a AVERSA
RADOSAVLJEVIC SABRINA nato il 14/06/1994 a AVERSA
DORDEVIC MICHELA nato il 25/05/1972
RADOSAVLJEVIC SILVANA nato il 23/06/1984 a MILANO
avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 08/11/2017
I
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Valentina Radosavljevic, Sabrina Radosavljevic, Silvana
Radosavljevic, Michela Dordevic, in relazione al reato di tentato furto aggravato
in abitazione, procedendo solo ad una rideterminazione della pena nei confronti
della prima imputata, per effetto dell’esclusione dell’aumento per la contestata
recidiva.
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze sono inammissibili, in quanto la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da
manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n.
42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da
questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare
il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decis
ata 8 novembre 2017
Il Consigliere :stensore
Il Priesi5niecl.
Ot
Il difensore delle imputate ha proposto ricorso per cassazione, con il quale