Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5324 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5324 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 20/09/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOCERINO VINCENZO N. IL 12/02/1971
avverso l’ordinanza n. 1879/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

gr

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 5 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Napoli ha respinto la domanda di detenzione domiciliare, proposta da Nocerino
Vincenzo, condannato ad anni sei e mesi otto di reclusione per il delitto previsto
dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (due episodi, riconosciuti in continuazione tra

7/11/2013.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto la pericolosità sociale del
Nocerino che aveva commesso il secondo reato mentre si trovava agli arresti
domiciliari per il primo e non risultava essersi affrancato dalla
tossicodipendenza, nonostante un periodo trascorso in comunità terapeutica
agli arresti domiciliari, dal 12/02/2010 al marzo 2011, sicché la richiesta
detenzione domiciliare non si profilava come misura idonea a consentire il suo
recupero sociale.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Nocerino tramite il difensore, il quale deduce il vizio di motivazione per la
mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare il complesso iter delle modalità
esecutive della pena subita dal Nocerino, il quale, dopo l’interruzione
involontaria del programma presso la comunità terapeutica di cui era stato
ospite per circa un anno dal 2010 al 2011, aveva richiesto la misura
dell’affidamento in prova in casi particolari che gli era stata negata proprio per
la raggiunta affrancazione dall’uso di sostanze stupefacenti e, quindi,
l’inattualità della tossicodipendenza; i fatti commessi erano risalenti al 2008;
successivamente, come da informazioni di polizia e documenti in atti acquisiti, il
Nocerino non aveva commesso altri reati né aveva carichi pendenti; le
osservazioni dei tecnici del trattamento penitenziario erano, tutte, positive.
Il Tribunale, ignorando tutte le predette -allegate e documentateemergenze, avrebbe reso, dunque, una motivazione solo apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse, essendo terminata l’esecuzione in carcere della pena in data 9
agosto 2013, come da acquisita certificazione del Dipartimento
I

loro, commessi nel 2008 in Somma Vesuviana), con fine pena previsto per il

dell’Amministrazione penitenziaria, e non avendo l’interessato manifestato, con
specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l’impugnazione
(c.f.r., in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso
provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o
divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 1°/03/2011,
Testi n i) .

condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione
sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non
consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.
U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del
06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del
17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di

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