Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53238 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53238 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MINZOTURO ROCCO nato il 01/05/1970 a TAURIANOVA
CONSTANTIN ION nato il 13/08/1988

avverso la sentenza del 20/07/2016 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di
Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Rocco
MinzotSuro e Ion Constantin la pena di sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di
multa ciascuno, in relazione al reato di tentato furto aggravato.
Constantin Ion personalmente e il difensore dell’altro imputato hanno proposto
ricorso per cassazione, con il quale il primo si lamenta della mancata concessione
della sospensione condizionale della pena e il secondo si duole di violazione di

qualificazione giuridica.
Il ricorso del Constantin Ion è inammissibile, in quanto nel procedimento speciale
di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere concesso soltanto allorquando la relativa
domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti (Sez.
U., n. 5882 del 11/05/1993, bovine, Rv. 193417; da ultimo: Sez. 4, n. 34352 del
13/05/2003, Borzi, Rv. 228309).
Il ricorso proposto nell’interesse del Minzotauro in quanto è principio
costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129
cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi
circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta
dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento
ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.
202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622).
Le censure, quanto al resto, sono di assoluta genericità.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2017

legge e di vizi motivazionali in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e alla

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