Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53237 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53237 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIMIELE VINCENZA nato il 24/05/1965 a BENEVENTO

avverso la sentenza del 28/09/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Vincenza Simiele, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta
distrattiva
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione: a) al mancato
rilievo della prescrizione, da far decorrere dalla data della distrazione e non della

responsabilità, tenuto conto che i testi della difesa avevano consentito di
accertare che la donna era da tempo uscita dal nucleo familiare e che non aveva
le capacità per svolgere compiti amministrativi, in effetti non svolti (secondo
motivo).
Le critiche sviluppate nel primo motivo sono manifestamente infosAte, in
quanto la giurisprudenza granitica di questa Corte fa decorrere il termine di
prescrizione della bancarotta prefallimentare dalla data della sentenza
dichiarativa di fallimento.
Il secondo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato
su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deci o i data 8 novembre 2

sentenza dichiarativa di fallimento (primo motivo); b) alla affermazione di

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