Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53229 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53229 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COSTANTINI DANILO nato il 16/12/1973 a ASCOLI PICENO

avverso la sentenza del 11/11/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Danilo Costantini, in relazione al reato di furto aggravato.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego della
sospensione condizionale e delle circostanze attenuanti di cui all’art.

62-bis cod.

pen.

confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata in
relazione ad entrambi i punti oggetto di censura.
In realtà, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (al pari
del diniego della sospensione condizionale) è giustificata da motivazione esente
da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez.
6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato, con riferimento alle
prime, il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il
giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decis5 n d. a 8 novembre 2017
Il Consigli

tens

Il Prni.dien
jt

p.

Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità di formulazione, che non si

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