Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53228 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53228 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPROTA GIOVANNI nato il 14/05/1991 a NAPOLI

avverso la sentenza del 07/12/2016 del GIP TRIBUNALE di FORLI’
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Forlì
ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Giovanni Improta la pena di
un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione al reato di furto
contestatogli.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, con il quale si
duole di violazione di legge e di vizi motivazionali in relazione all’art. 129 cod.
proc. pen.

Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2017
Il Consigliere estensore

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Il ricorso è inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla

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