Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53227 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53227 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONAKOS PANAGIOTIS nato il 20/06/1975 a PEIRAIAS( GRECIA)

avverso la sentenza del 16/08/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di
Foggia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Panagiotis Antonakos
la pena di dieci mesi di reclusione, in relazione ai reati contestatigli.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si duole
di violazione di legge e di vizi motivazionali in relazione all’art. 129 cod. proc.
pen. e all’art. 133 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla

ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622).
Inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente
ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in
motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e
stimata corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di
legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di
certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso i d ta 8 novembre 2017
Il Consigli

e tensore
,

Il Presidente

Suprema Corte, in tema di patteggiannento, che il giudizio negativo circa la

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