Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53225 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 53225 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORMISANO MASSIMO nato il 03/11/1967 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 07/03/2016 del TRIBUNALE di LUCCA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di
Lucca ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Massimo Formisano, in relazione al reato di lesioni.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che, alla stregua
delle decisioni di merito, non era dato sapere se l’imputato fosse stato libero assente o contumace, con le inevitabili conseguenze in relazione alla mancata

grado di riconoscere l’imputato e la madre e che l’autovettura sulla quale si
sarebbe trovato non aveva subito i danni che invece avrebbe dovuto registrare
se fosse stata esatta la dinamica dei fatti riferita dalla parte civile (secondo
motivo); c) che in conseguenza dovevano rimanere travolti i capi civili, ivi inclusa
l’eccessiva provvisionale (terzo motivo); d) che eccessiva era anche la pena
(quarto motivo).
È stato depositato atto di remissione di querela accettata dall’imputato.
Preso atto dell’intervenuta remissione di querela e della conseguente
accettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi
dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato, con
regolamentazione delle spese coerente con il disposto dell’art. 340, comma 4,
cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato,
Formisano Massimo.
Così deciso
Il Consiglie

8 novembre 2017
nsore

Il 3dFt.aii.t.

rinnovazione dell’istruttoria (primo motivo); b) che nessuno dei testi era stato in

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