Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53224 del 08/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 53224 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORRENTINO ANTONIO nato il 20/03/1987 a PAGANI
avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 08/11/2017
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione
di responsabilità di Antonio Sorrentino, in relazione al reato di furto aggravato.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di
responsabilità, anche sotto il profilo della sussistenza del dolo e dell’assenza di
cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
che si traducono nella enunciazione di mere formule di stile prive di qualunque
correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decisa
Il C nsigli
a 8 novembre 2017
tensore
Il Presidente
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Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità di formulazione dei tre motivi,