Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53222 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53222 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KATARZYNA ZOFIA SZAWARA nato il 08/02/1982

avverso la sentenza del 20/03/2015 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di
Roma ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Szawara Kata*na Sofia, in relazione al reato di cui agli artt. 612
e 582 cod. pen.
Il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione: a) alla notifica del
decreto di citazione dinanzi al giudice di pace, avvenuto, ai sensi dell’art. 161,

con il difensore, l’effettiva conoscenza del procedimento (primo’ motivo); b) la
mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dalla audizione degli agenti
operanti e della persona offesa, che, nella querela e nella deposizione, aveva
omesso di riferire quanto attestato dai carabinieri, a proposito dello scambio di
schiaffi e calci con l’imputata (secondo motivo); c) alla ritenuta credibilità della
persona offesa (terzo motivo); d) alla mancata applicazione della causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (quarto motivo).
Sono state depositate memorie nell’interesse dell’imputata e della parte civile.
Il primo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, in quanto non si
confronta con la ratio decidendi correttamente individuata dalla Corte territoriale
nella circostanza che, secondo la relata di notifica, l’imputata risultata
sconosciuta all’indirizzo indicato al momento della dichiarazione di domicilio.
Sovrapponendo il tema della regolarità della notifica a quello della effettiva
conoscenza del procedimento, che legittima l’esperimento di rimedi diversi e in
termini diversi, il ricorso trascura i dati sopra ricordati.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in
quanto il brano menzionato dell’annotazione di servizio, per il suo carattere
parziale, non consente di comprendere la decisività della dedotta contraddizione
e quindi la necessità della rinnovazione dell’istruttoria.
Per le medesime ragioni è inammissibile il terzo motivo di ricorso che trae
proprio dal contenuto di tale annotazione elemento per sostenere un vizio
motivazionale nelle conclusioni del tribunale quanto alla attendibilità della
persona offesa.
Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’istituto
non è applicabile ai procedimenti devoluti al giudice di pace (Sez. U,
22/06/2017, Perini).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
1

comma quarto, cod. pen., senza assicurare, in assenza di un rapporto fiduciario

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate
in complessivi euro 850,00, oltre accessori di legge
Così deciso jiata 8 novembre 2017
Il Consigl rstensore

EP-OSITATA
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