Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5322 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5322 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLICCIA PASQUALE N. IL 17/01/1960
avverso l’ordinanza n. 28/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 ottobre 2012 il Magistrato di sorveglianza di Santa
Maria Capua Vetere ha rigettato l’istanza presentata da Pelliccia Pasquale, volta
a ottenere la remissione del debito relativo alle spese di giustizia di cui alla
sentenza del 5 novembre 2003 della Corte d’assise d’appello di Napoli.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione il

123 cod. proc. pen., chiedendo di “poter controdedurre circa le motivazioni di
rigetto” espresse con l’atto impugnato.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso non risultano presentati, non potendo ritenersi tali la
rappresentazione da parte del ricorrente di possibili controdeduzioni, non
espresse, alle ragioni del disposto rigetto.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – in favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2013

Il Consigliere estensore

DEPO IS ITATA I

Il Pre dente

condannato, detenuto presso la Casa di reclusione di Carinola, ai sensi dell’art.

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