Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53219 del 08/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 53219 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NDIAYE MATAR nato il 01/01/1956
avverso la sentenza del 11/05/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 08/11/2017
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Genova ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Ndiaye Matar, in relazione al reato di cui all’art. 473 cod. pen.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, s censurando il diniego delle
circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva.
La prima doglianza è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle
manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n.
42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da
questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare
il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244). Peraltro il ricorrente trascura di confrontarsi con il fatto
che era l’unico soggetto che occupava in quel momento l’abitazione, la merce era
stata rinvenuta nella sua stanza e che il suo coinvolgimento era stato, prima che
rilevato visivamente, percepito dagli operanti, attraverso l’ascolto del rumore
della macchina con la quale qualcuno stava cucendo.
Ugualmente generiche sono le critiche relative alla ritenuta sussistenza della
recidiva, con la conseguenza che essa non sono in grado di dimostrare alcuna
illogicità nell’esercizio del potere valutativo rimesso ai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex
art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così defi o in dat
Il Con
8 novembre 2017
ensore
Il Prséi ert-e— _
F
circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da