Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53218 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53218 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBANGELO SERGIO nato il 08/03/1965 a ROMA

avverso la sentenza del 14/06/2013 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Roma ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Sergio Barbangelo, in relazione ai reati di minaccia grave e di
lesioni.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando l’assenza di
idoneità intimidatrice delle espressioni adoperate e censurando il diniego delle

La prima doglianza è inammissibile per genericità, giacché del tutto
razionalmente la Corte territoriale ha valorizzato il complesso delle espressioni
adoperate, il contesto e lo stesso comportamento manesco, che rende del tutto
fuori fuoco la pretesa di considerare le minacce un mero sfogo.
La seconda doglianza è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da
manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n.
42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da
questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare
il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
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ta 8 novembre 2017
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circostanze attenuanti generiche.

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