Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53217 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53217 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALVATORI ALESSIO nato il 22/08/1978 a VELLETRI

avverso la sentenza del 07/10/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Roma ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Alessio Salvatori, in relazione al reato di tentata violenza
pr4vata.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che dalle stesse
dichiarazioni del Canciello, ossia della persona offesa, emergeva che la condotta

di raggiungere il deposito, ma a contestare la violazione delle regole di
competenza territoriale. Da tali premesse si fa discende che o si trattava di mera
condotta preparatoria della successiva condotta di ingiuria, minaccia o altro o si
fattispecie consumata.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza in quanto insiste nel
valorizzare gli irrilevanti motivi della condotta, trascurando la sua obiettiva
direzione di impedimento a fare, e giunge ad individuare come vizio, senza che
sia possibile enucleare alcun interesse in tal senso, il mancato rilievo del
carattere consumato dell’illecito, escluso dai giudici di merito, avendo riguardo
alla finale destinazione della persona offesa e non alla interruzione della libera
circolazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
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data 8 novembre 2017
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non era finalizzata ad impedire a quest’ultimo di completare il proprio soccorso o

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