Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53216 del 08/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53216 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELMTIRI ELSADOK nato il 04/06/1971

avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 08/11/2017

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione
di responsabilità di Elmtiri Elsadok, in relazione ai reati di cui all’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309 del 1990 e di cui agli artt. 81 e 485 cod. pen., provvedendo solo
a rimodulare il trattamento sanzionatorio in termini meno afflittivi per l’imputato.
Quest’ultimo ha personalmente proposto ricorso per cassazione, riservando i
motivi al difensore.

non accompagnato, ai sensi dell’art. 581, comma g , lett. d) dalla enunciazione
dei motivi di impugnazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2017
Il Con ‘gli-à-e estensore

Il Pjalve.oll..
n

Il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché

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