Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5321 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5321 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARISI FILIPPO N. IL 30/08/1975
avverso la sentenza n. 899/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 08/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G nerale in persona de Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/09/2014

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 8.11.12 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza
emessa dal Tribunale di Enna,ín data 23.6.10 con la quale PARISI Filippo era stato dichiarato
responsabile del reato di cui all’art.648 CP per avere ricevuto un’autovettura TOYOTA,provento
di furto eseguito in Belgio-nonché del reato di falso ex art.48-480-61 n.2 CP., per avere
utilizzato un libretto di circolazione appartenente ad altra vettura rubata,presentandolo
all’Ufficio della Motorizzazione civile,così traendo in inganno i funzionari addetti,che formavano

un atto di immatricolazione della vettura Toyota ideologicamente falso(acc del 28.2.2005)Per tali fatti era stata inflitta la pena di anni due e mesi due di reclusione ,€4.000,00 di multa.
Secondo la sentenza del Tribunale i fatti contestati erano emersi a seguito di rogatoria
internazionale che aveva condotto ad una perquisizione presso l’abitazione di Parisi Filippo(con
riferimenti puntuali alle risultanze processuali si asseriva che presso l’abitazione dell’imputato
era stata sequestrata documentazione rubata in Belgio,relativa ad altre auto; inoltre era
emerso da dichiarazioni di teste assistito che l’autovettura Toyota era stata venduta al
predetto teste dall’imputato,circostanza confermata dallo stesso Parisi,che non aveva negato di
avere consegnato l’auto di cui all’imputazione.)La Corte di Appello aveva disatteso le deduzioni difensive tendenti a sostenere la buona fede
dell’imputato,e l’assenza dei presupposti della ricettazione.
A riguardo si era evidenziato che il Parisi era commerciante di autovetture e che pertanto egli
aveva consapevolezza delle caratteristiche del veicolo-

Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore deducendo:
1-violazione di legge e illogicità-contraddittorietà della motivazione.
Censurava la decisione asserendo che la Corte di Appello aveva aggravato la posizione
dell’imputato,con riferimenti a circostanze inesistenti.
In secondo luogo evidenziava che il veicolo oggetto di ricettazione era stato acquistato dal
Parisi pagandolo €30.000,00 ,ritenendo erroneo l’assunto del pagamento avvenuto in
contanti, per importo inferioreRileva altresì che secondo la testimonianza di agente di Polizia stradale la contraffazione del
numero di telaio era ben congegnata e di difficile rilevazione da parte dell’imputato.
Peraltro la difesa rilevava che contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito,la
tipologia della vettura non contrastava con le caratteristiche desumibili dalla documentazione
esibita e pertanto riteneva insussistenti gli elementi di prova addotti a carico dell’imputato,per
entrambi i reati ascrittigli.
In tal senso censurava la valutazione delle risultanze processuali,e concludeva con richiesta di
annullamento dell’impugnata sentenza.

1

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Invero va evidenziato che secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento
impugnato,i1 giudice di appello ha reso adeguata motivazione,con specifici riferimenti ai dati
probatori emersi a seguito degli accertamenti di PS sul veicolo oggetto di ricettazione e sulla
falsificazione dei dati,ad esso relativi.
Tanto premesso deve rilevarsi-in presenza di una decisione conforme- che anche il Tribunale

essendo da escludere la buona fede dell’imputato,che aveva ricevuto a sua volta
l’autoveicolo,con caratteristiche diverse da quelle indicate nella documentazione e parimenti
risulta specificata la sussistenza del delitto di falso,ascritto al capo 3,aí sensi dell’art.110-81
cpv. 48/480 CP.,avendo il giudice rilevato la consapevolezza dell’imputato circa la difformità
della documentazione presentata alla Motorizzazione per ottenere l’immatricolazione del
veicolo,rispetto ai dati identificativi ed alle caratteristiche del veicolo stesso.
La Corte territoriale ha globalmente valutato la sussistenza del dolo del prevenuto,in assenza
di specifiche deduzioni dell’appellante.
Al cospetto di adeguata motivazione resa dai giudici di merito,devono ritenersi
in questa sede precluse e come tali inammissibili le deduzioni in fatto,articolate dalla difesa con
riferimenti all’entità del prezzo di acquisto del veicolo de quo, che non risulta di per sé privo di
valenza univoca e oggettivamente documentato,mentre si rivelano puramente generiche le
censure della difesa attinenti ai vizi di contraddittorietà,e manifesta illogicità della
motivazione,in quanto non riferiti a specifici punti di gravame.
In conclusione si osserva che non risulta dedotta dalla difesa in sede di appello la decorrenza
del termine di prescrizione,che per il reato di cui all’art.480 CP sarebbe decorso in data
28.8.2012,prima della pronunzia di appello. (SU.n.23428 del 22.3.2005-RV231164,Bracale-)
Conseguentemente deve in questa Sede essere dichiarata l’inammissibilità del gravame,e il
ricorrente va come per legge condannato al pagamento delle spese processuali,nonché al
versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende-

Roma,deciso il 23 settembre 2014.

Il Consigliere relatore

ha rettamente evidenziato l’esistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione

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