Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5321 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5321 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICATTI VINCENZA N. IL 21/09/1967
avverso l’ordinanza n. 1113/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 9 ottobre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Lecce ha respinto il reclamo proposto da Ricatti Vincenza avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede di rigetto del beneficio

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la
Ricatti tramite il difensore, il quale lamenta la violazione dell’art. 54 Ord. Pen.
e il difetto di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle
regole del diritto e della logica, e, come tale, insindacabile in questa sede, ha
giustificato il diniego del beneficio con il fatto che, nella stanza da letto della
Ricatti, il 12 ottobre 2010, mentre la stessa si trovava in detenzione
domiciliare, fu rinvenuto un quantitativo di cocaina con principio attivo inferiore
al massimo detenibile per uso personale.
Tale comportamento, secondo il corretto ragionamento del Tribunale, pur
non integrando un reato, era tuttavia significativo di mancanza di reale
partecipazione della Ricatti all’opera di rieducazione e di carente impegno nel
proprio reinserimento sociale, al punto che il Tribunale di sorveglianza di
Taranto, con ordinanza del 15 dicembre 2010, aveva revocato la misura della
detenzione domiciliare.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

i

della liberazione anticipata per il semestre dal 25 giugno al 25 dicembre 2010.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
/6,1

ORDINANZA N.

22 13

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

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