Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53207 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 53207 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALLO MARIO nato il 14/02/1967 a Napoli

avverso la sentenza del 30/05/2016 della Corte Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Mariano Menna, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Gallo Mario è stato condannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza
confermata dalla Corte d’Appello di Napoli impugnata in questa sede, alla pena di
anni 4 e mesi 6 di reclusione ed € 1.000 di multa, per due rapine aggravate,
commesse in concorso con Pirozzi Dario il 27 maggio 2014, e per il delitto di
illecita cessione di sostanze stupefacenti al Pirozzi.
2.

L’affermazione di responsabilità dell’imputato veniva fondata sulle

dichiarazioni rese dal coimputato Pirozzi Dario, giudicato separatamente e sentito
quale testimone assistito per aver patteggiato la pena per i delitti di rapina
contestati anche al Gallo; riferiva il Pirozzi che aveva conosciuto il Gallo, in

Data Udienza: 08/11/2017

quanto entrambi tossicodipendenti; che il Gallo aveva ceduto al Pirozzi sostanze
stupefacenti, per il pagamento delle quali il Gallo aveva costretto il Pirozzi a
commettere le due rapine oggetto di addebito, utilizzando la vettura del Gallo ed
un pistola giocattolo fornita dal medesimo; il Pirozzi aveva descritto le fasi delle
rapine commesse in successione lo stesso giorno presso una pasticceria ed una
farmacia, rapine eseguite materialmente dal Pirozzi con il contributo del Gallo,
che lo attendeva in entrambe le occasioni alla guida della vettura per agevolare
la fuga. I testi presenti ai fatti, riconosciuto il Pirozzi quale esecutore materiale

grazie ad una vettura (indicata specificandone il modello ed il colore, in modo
concorde) che uno dei testi, presenti al primo episodio, era riuscito a individuare
anche annotando la sigla della targa (elemento che aveva consentito agli
investigatori di risalire all’identità del complice, ossia il Gallo proprietario di
quella vettura). Il Tribunale riteneva questi elementi di prova validi riscontri
individualizzanti rispetto alla chiamata in correità del Pirozzi; aggiungeva che il
dato della pregressa conoscenza degli imputati era confermato da un controllo di
polizia eseguito il giorno precedente rispetto a quello in cui venivano eseguite le
rapine, quando il Pirozzi e il Gallo venivano controllati a bordo della stessa
autovettura, poi utilizzata per l’esecuzione delle rapine. Il Tribunale riteneva
dimostrata la responsabilità del Gallo anche in relazione all’addebito relativo alla
cessione di sostanze stupefacenti, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Pirozzi,
ritenuto attendibile anche su questo punto; rigettava la richiesta di
riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti contestati e altro delitto
di rapina, commesso il 26 settembre 2014, per il quale il Gallo aveva concordato
l’applicazione della pena, in ragione della distanza temporale e della diversità del
complice con cui il Gallo aveva realizzato la rapina successiva.
3. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, articolato in più motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 lett. E) cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d’Appello ha
ritenuto di superare il contrasto tra l’affermata responsabilità del Gallo e quanto
dichiarato del teste Carraturo, presente in occasione della prima rapina, circa
l’impressione dell’assenza di complici con il Pirozzi (fondata sulla falsità
dell’affermazione del Pirozzi, nell’incitare il presunto complice a darsi alla fuga,
falsità dedotta dalla mancata individuazione di persone all’interno della vettura in
fuga), ritenendo che la dichiarazione del teste costituisse mera impressione
personale e soggettiva del dichiarante, avendo invece il Pirozzi confermato nel
corso del suo esame di aver incitato il Gallo, che lo attendeva in auto, ad
allontanarsi rapidamente; l’illogicità, secondo il ricorrente, discendeva dalla
capacità dello stesso teste di annotare gli estremi della targa della vettura in

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delle rapine, avevano altresì riferito della fuga del rapinatore messa in atto

fuga sicché il teste doveva essere in grado anche di individuare eventuali
occupanti del veicolo; ha osservato il ricorrente che tale illogicità non poteva
ritenersi superata dalla circostanza della dichiarazione resa dal Pirozzi, in ordine
alla frase rivolta al complice, potendosi giustificare tale indicazione come frutto
del mendacio costruito dal Pirozzi, risentito nei confronti del Gallo per esser stato
indotto da costui a commettere le rapine necessarie per pagare la droga
acquistata dal Gallo.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, viene censurata l’illogicità della

decisione afferma la compatibilità tra la descrizione della fuga fornita da un teste
oculare e la presenza nella vettura di un complice, sia che fosse alla guida, sia
che occupasse il posto del passeggero, ritenendo implausibile l’affermazione alla
luce dell’accertata assenza del Gallo nel primo episodio e potendosi ipotizzare in
via alternativa che fosse stato lo stesso Pirozzi a metter immediatamente in
marcia la vettura, dopo esservi salito a bordo ed averla lasciata pronta con il
motore acceso.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura ancora l’illogicità della
motivazione relativamente alla valutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato
in dibattimento; la corte d’appello aveva ritenuto tra loro contraddittorie le
dichiarazioni dell’imputato, per l’iniziale ammissione di responsabilità,
relativamente alla prima rapina, cui aveva fatto seguito la ritrattazione senza
offrire giustificazioni in ordine alle prime dichiarazioni; al contrario, le indicazioni
fornite dall’imputato circa un successivo arresto intervenuto per analogo delitto,
avrebbero fornito una base logica adeguata per comprendere l’apparente
discrasia tra le dichiarazioni.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge dell’art.
81 c.p., ai sensi dell’art. 606, 1 comma, lett. B) cod. proc. pen.; la condizione di
tossicodipendenza del Gallo, provata dalle stesse dichiarazioni del coimputato,
quale motivo della spinta delinquenziale superava e rendeva irrilevante il dato
della diversità dei concorrenti nei reati oggetto di valutazione, essendo
sufficiente per riconoscere il vincolo della continuazione un’ideazione comune
intesa come deliberazione volta alla commissione in breve periodo di delitti
analoghi, pur se con diversi soggetti, nella prospettiva del procacciare il denaro
necessario all’acquisto di sostanze stupefacenti.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso si censura l’assenza di motivazione in
relazione al giudizio con cui è stato negato il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, in relazione al movente delle rapine addebitate
all’imputato.

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motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. E) cod. proc. pen., nella parte in cui la

4. Con successiva memoria, là difesa ha proposto nuovi motivi di ricorso,
censurando l’illogicità della motivazione e la violazione della legge processuale,
nell’aver fondato la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cessione di
sostanze stupefacenti sulla base delle sole dichiarazioni del Pirozzi, dichiarazioni
prive di attendibilità intrinseca e comunque sfornite di qualsiasi riscontro
individualizzante.

1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: l’illogicità

denunciata dal ricorrente si fonda su un dato che non rappresenta una
percezione diretta del teste, ma un’impressione dello stesso, desunta dal
contrasto tra la frase pronunciata dal Pirozzi (che incitava un complice a darsi
alla fuga) e il mancato avvistamento di altri soggetti nella vettura con cui il
Pirozzi si dava alla fuga; l’impressione del teste non può evidentemente essere
tenuta in conto (alla stregua del disposto dell’art. 194 cod. proc. pen.) e, in ogni
caso, per la peculiarità della situazione di fatto, non è illogico che il teste, la cui
attenzione fu concentrata nell’annotare gli estremi della targa della vettura, non
sia stato in grado di individuare se vi fossero altri soggetti a bordo del veicolo,
sia in quanto il meccanismo del ricordo è condizionato dallo specifico oggetto su
cui viene appuntata l’attenzione del teste, sia in quanto la visuale a distanza di
un veicolo non mette in condizione colui che osserva la vettura di distinguere
agevolmente se nella vettura vi siano occupanti.
2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il vizio denunciato si

fonderebbe su una non consentita ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti,
rispetto alla motivazione della sentenza di appello con cui si è logicamente
affermato che la fuga repentina del Pirozzi, con l’immediata partenza della
vettura, portava a ritenere ragionevole la presenza di un complice a bordo del
veicolo (mentre la tesi del ricorrente, fondata sull’assunto dell’assenza del Gallo,
per le ragioni che dimostrerebbero la sua assenza in occasione della prima
rapina, e della possibilità che fosse stato lo stesso Pirozzi a mettersi alla guida
della vettura, da lui lasciata con il motore acceso per agevolare la fuga, è
meramente congetturale e comunque inidonea nell’evidenziare la pretesa
illogicità della motivazione).
3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La motivazione della
decisione impugnata, che ha valutato l’incongruenza della versione difensiva
dell’imputato, possiede una sua coerenza logica nella misura in cui ha
evidenziato le contraddizioni tra le dichiarazioni rese dal Gallo in sede di
interrogatorio nel corso delle indagini (quando ha inizialmente ammesso di avere

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CONSIDERATO IN DIRITTO

preso parte alla prima rapina), per poi negare in dibattimento ogni suo
coinvolgimento negli episodi delittuosi, senza dare giustificazioni (se non tardive)
sui motivi che lo avevano indotto a ammettere la sua responsabilità per
l’episodio della rapina presso la pasticceria (allegando la possibilità di essere
stato tratto in errore da un successivo episodio di rapina per il quale era stato
tratto in arresto).
4.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte

d’Appello ha motivato adeguatamente l’insussistenza dei presupposti per

sentenze, poiché non ha fatto esclusivo riferimento alla condizione di
tossicodipendenza, che denoterebbe un’abitualità nel realizzare condotte di
reato, ma ha sottolineato la diversità di soggetti coinvolti nei distinti reati che si
assumono frutto di un’unica volizione ideativa, circostanza che obiettivamente si
pone in contrasto evidente con la nozione dell’unicità del disegno criminoso. La
motivazione così articolata è aderente all’insegnamento della giurisprudenza di
legittimità la quale, nell’affermare che « per l’applicazione del reato continuato,
non possono valere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava
l’imputato e la necessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per
procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé, sono indicativi del
solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell’originaria
ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali,
sintomatiche dell’istituto della continuazione» (così Sez. 5, n. 40349 del
07/11/2006, Bonaffini, Rv. 235426), ha ulteriormente precisato che «in tema di
reato continuato, a seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc.
pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza, pur non
comportando automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno
criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti
a tale stato, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla
giurisprudenza per la sussistenza della continuazione» (Sez. 5, n. 10797 del
23/02/2010 – dep. 19/03/2010, Riolfo, Rv. 246373; Sez. 1, n. 7190 del
14/02/2007, Bernardis, Rv. 235686; Sez. 1, n. 9876 del 01/02/2007, Greco, Rv.
236547); pertanto, la motivazione della Corte d’Appello che ha messo in
evidenza l’ostacolo concettuale rappresentato dalla diversità dei soggetti che
hanno concorso con il Gallo nell’esecuzione dei delitti che si assumono frutto di
un unico disegno criminoso, non è affetta dai vizi lamentati dal ricorrente.
5.

Anche il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La

sentenza impugnata ha motivato adeguatamente tanto il diniego delle
circostanze attenuanti generiche, quanto il mancato riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., evidenziando l’importanza del

5

riconoscere il vincolo della continuazione tra i delitti oggetto delle distinte

contributo del Gallo nell’assicurare la fuga al complice in occasione dei due
episodi relativi alle contestate rapine e l’assenza di elementi favorevoli per
l’imputato, che aveva peraltro tenuto un comportamento menzognero, legittimo
nella prospettiva difensiva, ma valutabile ai fini del diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
6.

I nuovi motivi di ricorso proposti con la memoria depositata sono

inammissibili. È principio consolidato quello secondo il quale «i motivi nuovi di
impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della

necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli
originari» (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 – dep. 10/02/2015, Comitini, Rv.
262343); e tale principio trova applicazione anche in riferimento alla
proposizione del ricorso in’ cassazione («In tema di ricorso per cassazione, la
presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi
o punti della decisione già enunciati nell’atto originario di gravame, poiché la
“novità” è riferita ai “motivi”, e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano
il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il
ricorso»: Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482). Nei motivi di
ricorso su esaminati non è stato censurato sotto alcun profilo il capo della
decisione che ha statuito sulla responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di
illecita cessione di sostanze stupefacenti. Conseguentemente i motivi aggiunti
contenuti nella memoria depositata sono palesemente inammissibili.
7.

In conseguenza delle statuizioni che precedono, alla declaratoria di

inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al pagamento della somma di euro duemila in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso l’ 8/11/2017.

Il Consi
Ser

estensore
Paola

Il Presidente
o Davigo

decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo

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