Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5320 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5320 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGO VITTORIO N. IL 09/02/1949
avverso l’ordinanza n. 221/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29 ottobre 2012 il Tribunale di Roma, giudice
dell’esecuzione, ha rigettato la domanda proposta da Mango Vittorio di
detrazione dalla pena unica trentennale, oltre alla liberazione anticipata, di tutto
il presofferto per i reati compresi nel cumulo.

presofferto erano stati computati nei singoli cumuli parziali e che era
condivisibile il principio secondo cui, in presenza di reati commessi in tempi
diversi e di periodi di carcerazione anch’essi sofferti in tempi diversi, non si
poteva operare un cumulo unitario e globale cui applicare l’art. 78 cod. pen., al
fine di evitare che periodi di carcerazione anteriori fossero imputati anche alla
pena irrogata per reati commessi successivamente, in violazione del principio
per cui la pena non può precedere il reato.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Mango tramite il difensore, il quale, con unico motivo, deduce l’inosservanza o
erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 78 cod. pen.:
l’espiato e il sofferto in custodia cautelare, come la riduzione per la liberazione
anticipata e l’estinzione per indulto, dovrebbero incidere sulla pena
concretamente eseguibile dopo la formazione del cumulo totale, nel rispetto
della finalità della norma che è quella di temperare l’automatismo repressivo e
di accentuare il carattere personale della responsabilità penale e la funzione
rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost.
Nella memoria depositata il 4 settembre 2013, il difensore ribadisce la
censura suddetta, sostenendo l’esistenza sul tema di un contrasto
giurisprudenziale tale da escludere la manifesta infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Contrariamente alla tesi del ricorrente, non sussiste contrasto
giurisprudenziale, poiché questa Corte ha costantemente affermato il seguente
principio di diritto: “In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con
condanne diverse, qualora, durante l’espiazione di una determinata pena o
dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato
commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali, e quindi al
cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si
i

A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che i periodi di

riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore
dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo
cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati
successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione” (Sez. 1,
n. 45775 del 02/12/2008, dep. 11/12/2008, Calogero, Rv. 242574; Sez. 1, n.
7762 del 24/01/2012, dep. 28/02/2012, Nucera, Rv. 252078; conformi: n. 568
del 1990 Rv. 183851, n. 3923 del 1992 Rv. 192443, n. 3756 del 1993 Rv.

del 2004 Rv. 228138).
A tale principio si è correttamente attenuta l’ordinanza impugnata, operando
la detrazione del presofferto dai pertinenti cumuli parziali e non dalla pena
finale esitata, come erroneamente preteso dal ricorrente.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

195441, n. 4940 del 1998 Rv. 211803, n. 19540 del 2004 Rv. 227974, n.26270

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