Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 532 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 532 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FERRONE ANTONIO N. IL 30/07/1966
avverso l’ordinanza n. 21/2012 TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO, del
13/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. ì9 É.4 P01,
,1

L.

Uditi difensor Avv..,P&A i i

di.

ad- -V

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Benevento, chiamato a pronunciarsi sulla istanza avanzata
nell’interesse di Antonio Ferrone, tendente ad ottenere la revoca del sequestro per
equivalente finalizzato alla confisca, disposto dal Gip sui beni del prevenuto,
mantenimento della misura cautelare.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Ferrone con i seguenti motivi:
-violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp. att. 356, 321 cod.proc.pen. con
conseguente lesione del diritto di difesa, censurabile ai sensi dell’art. 178, co. 1, lett.
c), cod. proc. pen., rilevando che la difesa aveva tempestivamente eccepito la nullità
dell’impugnato provvedimento con la istanza ex art.324 cod.proc.pen., con
l’evidenziare l’omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore
durante il compimento delle operazioni di sequestro;
-insussistenza di nesso di pertinenzialità tra quanto sottoposto a misura cautelare
reale e il reato per cui si procede, visto che la incolpazione provvisoria attiene a
presunte evasioni per i.v.a. e i.r.e.s. da parte della Ferrone s.r.I., condotte
tipicamente riconducibili alla sfera societaria e non personale dell’indagato, con la
conseguenza che una eventuale garanzia per equivalente andava ricercata ed
effettuata sui beni societari e non su quelli personali del prevenuto; peraltro il bene
sequestrato non può essere identificato quale prezzo alla condotta ascritta al
Ferrone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.
E’ opportuno sottolineare, in via preliminare, che l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
richiama espressamente solo l’art. 356 stesso codice, che a sua volta rinvia
esclusivamente all’art. 354, ovvero al sequestro probatorio.
Questa Corte non ignora il contrasto di giurisprudenza esistente sul punto, ma
ritiene condivisibile l’orientamento secondo il quale l’onere imposto dal predetto

indagato per evasione fiscale, con ordinanza del 13/3/2012, ha confermato il

art. 356 cod. proc. pen. debba ritenersi operante anche quando si proceda a
sequestro preventivo e, in particolare, in ipotesi in cui lo stesso sia eseguito di
urgenza dalla polizia giudiziaria, ex art. 321, co. 3 bis, cod. proc. pen., in quanto, in
tal caso, non possono essere inficiate le garanzie difensive poste dall’ordinamento a
favore dell’indagato.
Di tal chè gli atti compiuti dalla p.g. in violazione del diritto di difesa, relativi alla
conseguente applicazione della disciplina ex art. 180 cod. proc. pen. ( ex multis
Cass.9/10/2008, n. 44538).
Sul punto necessita evidenziare che l’art. 182 cod. proc. pen., al co. 2, stabilisce che
la nullità deve essere eccepita prima del suo compimento, ovvero, se ciò non è
possibile, immediatamente dopo, e va, pertanto, individuato il termine entro il quale
detta eccezione va sollevata: il vizio deve ritenersi deducibile sino alla procedura di
riesame, posto che solo allora si può ragionevolmente presumere che la parte abbia
la consapevolezza del diritto ad essere avvertita della facoltà di nominare un
difensore durante il compimento dell’atto di p.g. ( Cass. 14/5/2009, Di Sturco; Cass.
9/10/2008, Elefante ), in quanto una diversa lettura della norma, basata sulla
interpretazione restrittiva della stessa ( come affermato da altre pronunce di
legittimità, Cass. 14/3/2008, Alberti; Cass. 23/3/2011, Mbaye ) non risulta, ad avviso
di questo Collegio, razionale, e ciò perché sarebbe contraddittorio pretendere da
una persona estranea alle logiche che governano il processo penale la perfetta
conoscenza proprio delle norme che tali logiche governano, essendoci da parte del
Legislatore una presunzione iuris et de iure che l’indagato ignori le facoltà ex lege
attribuitegli.
A quanto osservato consegue che la decisione del Tribunale del riesame di non
ritenere tempestiva e rispettosa del dato normativo di cui all’art. 182 cod. proc. pen.
la eccezione di nullità del sequestro, dedotta per la prima volta nella stessa richiesta
ex art. 324 cod. proc. pen. , deve considerarsi erronea.
La ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio, in uno al decreto di
sequestro preventivo del 16/2/2012.

citata normativa, debbono considerarsi affetti da nullità a regime intermedio, con

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la ordinanza impugnata,
nonché il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip presso il Tribunale di
Benevento in data 16/2/2012; ordina la restituzione di quanto in sequestro
all’avente diritto; manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod.

Così deciso in Roma il 6/12/2012.

proc. pen..

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