Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53196 del 17/07/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53196 Anno 2017
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETA ITALIANA DEGLIA AUTORI ED EDITORI – S.I.A.E. parte offesa nel
procedimento
c/
GATTUSO RICCARDO nato il 14/03/1966 a ROMA

avverso il decreto del 05/10/2016 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI
sentita la r lazione svolta dal Consigiiere ANDREA FIDANZIA;
lette/s tite le conclusioni del PG

Data Udienza: 17/07/2017

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa M. Giuseppina Fodaroni, ha
concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. 1. Con decreto pronunciato il 6 ottobre 2016 n Giudice delle Indagini Preliminari presso il
Tribunale di Velletri, su richiesta del P.M., ha disposto l’archiviazione del procedimento
instaurato nei confronti di Gattuso Riccardo in relazione ai reati di cui agli art. 476, 482, 640
c.p., a seguito di querela sporta

dal Direttore della S.I.A.E., il quale aveva richiesto

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Presidente, legale rappresentante pro tempore della
S.I.A.E., con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione degli artt.
artt. 408, 409 e 410 c.p.p. per essere il procedimento stato archiviato senza che della
richiesta di archiviazione fosse stato dato avviso alla persona offesa, come formalmente
richiesto.
Con memoria del 3.7.2017 ha depositato memoria l’indagato opponendosi all’accoglimento del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va osservato che da un attento esame degli atti del fascicolo processuale è emerso che
effettivamente il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri, nonostante l’espressa
richiesta formulata dalla persona offesa nell’atto di querela, non ha dato comunicazione alle
medesima della richiesta di archiviazione presentata al G.I.P.
Anche nel provvedimento di archiviazione si fa esclusivo riferimento alla richiesta del P.M.
senza darsi atto della eventuale notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa.
Tale omesso avviso ha determinato la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità,
ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso “de plano”, il
quale è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni,
decorrente dal momento in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
(Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014 – dep. 28/11/2014, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 261172)
Dal momento che, nel caso di specie, non si evince dall’esame degli atti quando il ricorrente
abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, deve applicarsi il principio di diritto, già
affermato da questa Corte, secondo cui spetta al P.M., che abbia omesso di notificare alla
persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione, dedurre e dimostrare l’eventuale
intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla
persona offesa, il cui termine di proposizione decorre a far data dal momento in cui
l’interessato ha avuto conoscenza del procedimento (Sez. 3, n. 24063 del 13/05/2010 – dep.
23/06/2010, P.O. in proc. L., Rv. 247795).
Non avendo la Pubblica Accusa assolto tale onere probatorio, il ricorso, oltre che fondato, deve
ritenersi tempestivo.
2

espressamente di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione.

Deve, dunque, annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e disporsi la trasmissione
degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore
della Repubblica di Velletri per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2017
Il Presidente

Il consigliere estensore

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