Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53195 del 17/07/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53195 Anno 2017
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSETTI AURORA AGATA nato il 25/10/1988 a PAVIA parte offesa nel
procedimento
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IGNOTI

avverso il decreto del 09/09/2016 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
sentita la relazione svolta dal ConsiWNDREA FIDANZIA;
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lette/septité le conclusioni del PG
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Data Udienza: 17/07/2017

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RITENUTO IN FATTO

1. 1. Con decreto pronunciato il 9 settembre 2015 il Giudice per le indagini Preliminari
presso il Tribunale di Pavia, su richiesta del P.M., nel dichiarare inammissibile de plano
l’opposizione proposta dalla persona offesa per inutilità delle indagini, ha disposto

da Rossetti Aurora Agata per il reato di cui all’art. 494 c.p..
2. Ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa con atto sottoscritto dal suo
difensore affidandolo ad un unico articolato motivo.
E’ stata dedotta la violazione degli artt. 409 comma e 410 c.p.p. in relazione agli 127 e
178 lett. c) c.p.p..
Lamenta la ricorrente che il decreto di archiviazione è stato emesso in palese violazione
del principio del contraddittorio. Il G.I.P. ha illegittimamente anticipato una valutazione
prognostica che avrebbe dovuto effettuare a seguito dell’udienza camerale.
Peraltro, il G.I.P, ha espresso una valutazione di irrilevanza delle indagini suppletive (volte
ad accertare la sussistenza degli estremi di cui all’art. 494 c.p.) in relazione ad una diversa
fattispecie criminosa, l’art. 485 c.p., recentemente depenalizzato dal dlgs n. 7/2016, così
spostando la valutazione ad un differente thema probandum rispetto all’ipotesi di reato per il
quale il P.M. aveva richiesto l’archiviazione.
La valutazione di irrilevanza e non pertinenza erano riferibili nel provvedimento del G.I.P.
all’ipotesi di cui reato di cui all’art. 485 c.p. nonostante il P.M. avesse ritenuto di iscrivere il
fatto nella fattispecie di cui all’art. 494 c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha avuto modo più volte di affermare il principio, cui questo Collegio ritiene
di aderire, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza
degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, intesa quest’ultima come concreta
incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari, con la conseguenza
che qualora il G.i.p. abbia dichiarato “de plano” l’inammissibilità dell’opposizione della persona
offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall’art. 410 cod. proc. pen., il giudice di
legittimità non può sindacare la valutazione di merito già effettuata dal G.i.p. sulla
infondatezza della notizia di reato. ( vedi recentemente Sez. 5, n. 47634 del 26/05/2014 – dep.
18/11/2014, P.O. in proc. Bartolacci, Rv. 261675).
Nel caso di specie, il G.I.P. ha correttamente applicato tale principio di diritto, ritenendo
l’infondatezza della notizia di reato – iscritta per il delitto di cui all’art. 494 c.p. – nonché
l’irrilevanza delle prove richieste dalla persona offesa sul rilievo che quest’ultima
2

l’archiviazione nel procedimento instaurato nei confronti di ignoti a seguito di querela sporta

conoscenza e consenziente rispetto all’attività svolta dal padre.
E’ peraltro manifestamente infondata la censura della ricorrente secondo cui il G.I.P.
avrebbe “spostato” la valutazione rel un differente thema probandum rispetto all’ipotesi di
reato per il quale il P.M. aveva richiesto l’archiviazione, risultando evidente dalla lettura del
decreto di archiviazione che il G.I.P. ha fatto un riferimento solo incidentale alla fattispecie di
cui all’art. 485 c.p. e solo per sottolineare l’irrilevanza della eventuale falsificazione della firma
sui documenti utilizzati per l’iscrizione alla Camera di Commercio.

pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che
si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed alla somma di C 2000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2017
Il consigliere estensore

Il Presidente

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al

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